Prescrizione delle bollette telefoniche: quando scatta?

Prescrizione delle bollette telefoniche:

All’interno delle nostre case siamo tutti dotati di una svariata gamma di servizi, tra cui alcuni essenziali come la luce, il gas e l’acqua. Rientrano nei servizi domestici anche le linee telefoniche e le linee Internet, come l’ADSL o la fibra. Inavvertitamente, può accadere di dimenticare di pagare una bolletta riguardante questo genere di servizi. Non è la prima volta che succede. Un contesto simile si verifica, ad esempio, con una certa frequenza nei casi in cui il titolare del servizio è in fase di trasloco e decide di disdire definitivamente la linea telefonica.

A distanza di anni può quindi accadere che la compagnia telefonica di riferimento richieda il pagamento della vecchia bolletta non saldata. Non tutti sanno però che la prescrizione riguardante le bollette dei servizi essenziali come acqua, luce e gas, si estende anche ai servizi di telefonia.

Che cosa significa prescrizione delle bollette

Il concetto di prescrizione è abbastanza semplice. In base alla legge, il trascorrere di un determinato lasso di tempo può determinare la perdita di un diritto da parte del titolare dello stesso che, di conseguenza, non può più esigerlo. Nel caso specifico delle bollette, il diritto in questione si riferisce al pagamento di una fattura relativa a un periodo passato.

A livello pratico, se trascorre uno specifico lasso di tempo in cui a un utente di un servizio non viene recapitato alcun avviso, il fornitore non gode più del diritto di richiedere il pagamento dell’importo fatturato. Ma quando scatta esattamente la prescrizione di una bolletta del telefono?

Prescrizione delle bollette telefoniche: i tempi

La legge italiana prevede che entro un determinato periodo di tempo le compagnie telefoniche, anche a distanza di anni, possano chiedere agli utenti il pagamento di un servizio riferito al passato. Alla fine di tale lasso di tempo, però, il diritto da parte del fornitore del servizio telefonico decade completamente. In pratica, il debito contratto dall’utente e non saldato può essere considerato scaduto. A partire da quel momento, per la compagnia telefonica risulta allora impossibile pretendere del denaro da parte del proprio utente.

Termini di prescrizione

Come stabilisce l’articolo 2948 del Codice Civile, che fissa una regola estendibile a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, le bollette del telefono e della linea Internet possono essere considerate prescritte dopo cinque anni dall’invio. Ma come si calcola il termine di prescrizione? Si tratta di un dato che può essere computato
a partire dalla data di scadenza della bolletta e non dal periodo fatturato.

È opportuno ricordare che la data di scadenza è chiaramente indicata sia in fattura sia sul relativo bollettino di pagamento. Una volta trascorsi cinque anni a partire da tale data, quindi, qualsiasi sollecito di pagamento effettuato dalla società fornitrice del servizio telefonico deve essere inteso come privo di valore. L’utente non è più tenuto a versare quanto richiesto, malgrado in passato non abbia provveduto a saldare la fattura.

Pur non essendo obbligato a pagare, il titolare del servizio è tuttavia tenuto a contestare la richiesta da parte della compagnia telefonica in maniera formale.

Contestazione alla compagnia telefonica: come fare

Il titolare dell’utenza deve seguire una serie di passaggi. Dopo aver verificato che i cinque anni siano realmente trascorsi, l’utente deve inviare al fornitore del servizio telefonico nonché alla eventuale società di recupero crediti coinvolta nella pratica, una lettera. Nel testo della missiva, il titolare dell’utenza deve sottolineare con chiarezza che il pagamento non può essere richiesto poiché la bolletta è ormai prescritta. Nella lettera vanno inoltre specificati i vari riferimenti di legge e le date esatte.

Va infine tenuto presente che la missiva deve essere spedita in modalità tracciabile, così da poter attestare l’effettivo invio. Si può quindi ricorrere a una raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, alla posta elettronica certificata.