Contestazione immediata multa

contestazione immediata multa

Contestazione immediata multe stradali: cosa dice la legge e quando è possibile fare annullare la multa per mancata contestazione immediata. 

Quando è possibile, la contravvenzione stradale deve immediatamente essere notificata al trasgressore (automobilista) che non è obbligato a firmare alcun verbale. Il trasgressore, da parte sua, può agire mediante una contestazione immediata. Vediamo bene cosa significa.

Contestazione immediata multa

La legge prescrive l’obbligo per polizia, carabinieri, guardia di finanza e qualsiasi altro agente, di fermare immediatamente l’automobilista in infrazione per contestargli la condotta di guida. In questo modo, il trasgressore potrà difendersi immediatamente dall’accusa prima ancora che il verbale venga compilato.

L’esempio più classico, se la polizia vi ferma per “guida pericolosa” mentre avete un malato a bordo e vi state recando al pronto soccorso, la violazione del codice della strada potrebbe essere giustificata dall’emergenza del caso.

Quando si parla di contestazione immediata di una multa stradale si fa riferimento alla dichiarazione con la quale l’agente attribuisce all’automobilista la commissione di un fatto che costituisce una violazione del codice della strada. Ma proseguiamo per gradi e vediamo quando è utile.

 

Dell’avvenuta contestazione dovrà essere redatto il verbale e, in questo contesto, l’automobilista può chiedere all’agente di aggiungere determinate informazioni alla dichiarazione che l’agente inserisce nel verbale.

Mancata contestazione immediata, giurisprudenza

In caso di omessa contestazione immediata è possibile ottenere l’annullamento del verbale solo se in esso non sono presenti motivazioni che spiegano il perché della notifica differita.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il verbale deve sempre specificare le ragioni per cui non si è potuto procedere alla contestazione immediata.

In pratica, se un vigile noto che l’automobilista sta violando il codice della strada e, ciò nonostante, per incuria o pigrizia, lo lascia passare, ma ugualmente segna il numero della targa e gli fa la multa, il verbale che arriva a casa si può considerare nullo. In pratica le autorità hanno l’obbligo di contestare immediatamente una multa oppure, al momento della redazione del verbale, dovranno inserire una valida ragione che gli ha impedito di procedere con la notifica immediata della contravvenzione.

Mancata contestazione immediata per assenza del trasgressore

Non è raro vedersi recapitare a casa una multa per divieto di sosta con notifica del verbale in differita quindi con una mancata contestazione immediata. In queste circostanze la motivazione allegata sul verbale è per “assenza del trasgressore”, purtroppo questo non è sempre vero: se il trasgressore era in auto, l’autorità competente aveva l’obbligo di notificare immediatamente al trasgressore la multa per divieto di sosta. Se ciò non è avvenuto è possibile fare ricorso ma sarà necessario dimostrare al giudice la veridicità dei fatti e l’infondatezza delle motivazioni riportate riportate nel verbale di accertamento in differita.

La legge italiana, però, afferma che le dichiarazioni immesse in un verbale di accertamento sono una prova di veridicità. In pratica, il giudice è tenuto a “credere” alle dichiarazioni riportate nel verbale e non al presunto trasgressore. Salvo, però, che il trasgressore non muova una querela per falso.

La querela per falso è un procedimento con il quale si denunciano gli agenti, accusandoli di aver dichiarato il falso nel verbale. Insieme alla querela per falso, il presunto trasgressore dovrà presentare, contestualmente, al giudice competente, le prove che dimostrano le asserzioni sostenute e l’inattendibilità delle dichiarazioni presenti in verbale.  In pratica, è possibile far annullare la multa solo se in possesso di prove idonee che sono davvero difficili da documentare.

L’automobilista, però, può appellarsi ad appigli legali. Come premesso, le autorità competenti devono motivare le ragioni che gli hanno reso impossibile la contestazione immediata. Se le ragioni sono solo sommarie, superficiali o riportano alla pari il codice stradale senza fare alcun riferimento al contesto, è possibile proseguire con il ricorso.

Nell’interpretare l’esatto significato della disposizione summenzionata, in diverse occasioni la Corte di Cassazione ha specificato che l’impiego di una motivazione generica e di stile (come nel caso del lettore) non è idonea a rappresentare le ragioni per cui non si è proceduto a dare immediato atto dell’entità dell’addebito, né discende l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento. (Cass., sent. n. 11184 del 2001.)