Inps, due nuove misure per sostenere l’occupazione femminile e giovanile

SEDE INPS, IN VIA PIETRO MARTIRE D'ANGHIERA (MILANO - 2011-06-24, Enrico Brandi / Fotogramma) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – L’Inps rafforza il sostegno all’occupazione femminile e giovanile. Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, ha dato piena attuazione alla misura di esonero contributivo prevista dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, commi 210-213, per favorire l’assunzione di donne madri di almeno tre figli e prive di impiego regolarmente retribuito.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nella misura del 100 per cento dei contributi datoriali e nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione originaria. Qualora, infine, l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Ai fini della fruizione dell’esonero, il datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione deve inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto e già presente sul sito internet www.Inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.

L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica il rispetto dei requisiti legittimanti e la sufficiente capienza di risorse. A seguito dell’autorizzazione, l’esonero potrà essere fruito nelle denunce contributive e potranno essere recuperate, qualora si sia già proceduto all’assunzione, anche le eventuali quote di incentivo spettanti per le mensilità pregresse. A sottolineare l’importanza dell’intervento a sostegno dell’occupazione femminile è Antonio Pone, direttore centrale Entrate dell’Inps. “In un contesto in cui il tema del sostegno alla natalità, alle lavoratrici madri e alle famiglie è in cima alle priorità nel dibattito pubblico, viene resa operativa una misura che aggiunge un ulteriore tassello alle politiche fin qui messe in campo dal governo”.

Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’Inps ha fornito le indicazioni per rendere pienamente operativa la quarta misura prevista dal decreto Lavoro 2026, volta ad incentivare le stabilizzazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato riguardanti giovani under 35. Con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l’Istituto ha già pubblicato le istruzioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, ovvero le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro riguardanti giovani, ai fini della legittima applicazione dell’esonero contributivo, devono rispettare le seguenti condizioni: essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dall’articolo 4 del decreto Lavoro, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026; riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino le seguenti caratteristiche. Con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026; con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata effettiva superiore a dodici mesi.

Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’Istituto comunica che è possibile presentare la domanda di esonero contributivo per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026, accedendo, con la propria identità digitale al sito istituzionale www.Inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line. Con il medesimo messaggio sono fornite le indicazioni per la fruizione dell’agevolazione contributiva, che risulta, pertanto, pienamente operativa. “La misura viene resa operativa in tempo utile per l’avvio del periodo di vigenza previsto dalla norma, che per le trasformazioni e l’invio delle relative istanze decorre dal primo agosto. In questo modo un ulteriore incentivo introdotto dal “decreto primo maggio” va a regime, in tempi molto celeri considerato che parliamo di un provvedimento divenuto definitivo il 25 giugno”, ha concluso il direttore centrale Entrate.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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