Con una nota del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito ai concessionari del gioco a distanza come distinguere bonus e promozioni e quali criteri seguire nella comunicazione online. Il documento interviene su due aspetti collegati. I bonus disciplinati dalla normativa di settore restano in linea di principio leciti, mentre le pratiche commerciali non regolamentate finalizzate a incentivare il gioco rientrano tra le promozioni vietate. Anche quando riguarda un bonus consentito, la comunicazione deve mantenere carattere informativo e rispettare i criteri richiamati da ADM e AGCOM.
La distinzione tra bonus e promozioni secondo ADM
Il chiarimento arriva dopo richieste di intervento legate a iniziative di alcune associazioni dei consumatori, che avevano contestato la liceità dei bonus e le modalità con cui venivano presentati sui siti dei concessionari. ADM parte proprio dal significato dei termini utilizzati. “Bonus” e “promozioni” non sono categorie equivalenti e non possono essere trattate come sinonimi.
I bonus trovano una disciplina nella normativa di settore e nelle convenzioni di concessione. Il concessionario deve indicarne caratteristiche, modalità di impiego e informazioni necessarie per comprenderne l’accettazione e l’utilizzo. Esistono inoltre provvedimenti dedicati a specifici prodotti di gioco. Tra questi, ADM richiama la determinazione del 18 marzo 2024 relativa ai bonus per le scommesse a quota fissa, insieme alle disposizioni già adottate per altre forme di gioco a distanza.
Diverso è il significato attribuito alle promozioni nel documento. In questo caso si parla di pratiche commerciali non regolamentate che tendono a promuovere il gioco nelle sue diverse forme. È questo elemento promozionale, e non la semplice presenza di un vantaggio contrattuale, a segnare uno dei confini indicati dall’Agenzia.
Bonus con e senza deposito nel nuovo quadro
La nota non introduce un divieto specifico riferito ai bonus senza deposito. Questo non significa, però, che qualsiasi offerta definita “bonus” possa essere proposta e comunicata senza limiti. Restano da considerare la disciplina applicabile al singolo prodotto, le condizioni fissate dal concessionario e i criteri indicati per la comunicazione.
Nel linguaggio utilizzato online, con espressioni come casino bonus senza deposito immediato si indicano in genere offerte che non richiedono un primo versamento per ricevere il bonus previsto. La denominazione, tuttavia, non descrive da sola tutte le condizioni. L’offerta può comunque prevedere requisiti di utilizzo, scadenze, giochi ammessi, limiti sull’importo convertibile o verifiche legate al conto.
Lo stesso vale per i bonus associati a un deposito. La differenza tra le due formule riguarda soprattutto il meccanismo di accesso e non modifica, di per sé, i criteri generali richiamati da ADM per la comunicazione. È quindi la struttura concreta del bonus, insieme al modo in cui viene presentato, a determinarne la lettura nel nuovo quadro.
Il confine tra informazione e pubblicità
Una parte centrale della nota riguarda la comunicazione. ADM richiama le Linee guida dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), approvate con la delibera 132/19/CONS del 18 aprile 2019, adottata per definire le modalità applicative dell’articolo 9 del Decreto Dignità. Tale articolo ha introdotto il divieto di pubblicità, anche indiretta, e di sponsorizzazione del gioco con vincite in denaro nei casi previsti dalla legge.
Le linee guida distinguono però la pubblicità dalla comunicazione con finalità realmente informative. In questo perimetro possono rientrare anche le informazioni sulle condizioni per utilizzare un bonus, purché siano presentate secondo i principi richiamati dall’Autorità: continenza, non ingannevolezza, trasparenza e assenza di enfasi promozionale.
La differenza può dipendere anche dalla forma. Una pagina che descrive durata, condizioni, limiti e modalità di utilizzo svolge una funzione diversa da un messaggio costruito per mettere in risalto il vantaggio e spingere il destinatario a giocare. Non cambia soltanto il contenuto, quindi, ma anche il tono, la collocazione e il peso attribuito al bonus rispetto alle altre condizioni contrattuali. ADM invita i concessionari ad attenersi alle indicazioni AGCOM e agli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Autorità competente in materia di comunicazione.
Cosa non cambia con la nota ADM
Il documento di giugno 2026 ha un oggetto circoscritto. Non introduce nuove regole generali sulla verifica dell’identità, sui prelievi o sui requisiti contrattuali applicati a ogni singolo bonus. Questi aspetti restano importanti per chi utilizza un conto di gioco, ma non vanno descritti come effetti diretti della nota.
Un’offerta senza deposito, per esempio, può comunque prevedere controlli sull’identità prima che determinate operazioni siano disponibili. Allo stesso modo, la possibilità di utilizzare o convertire un bonus dipende dalle condizioni previste per quella specifica iniziativa. La parola “immediato” usata in una denominazione commerciale o in una ricerca online non implica quindi che ogni fase successiva, compreso un eventuale prelievo, avvenga senza verifiche o condizioni.
Resta inoltre distinto il tema dell’autorizzazione dell’operatore. Nel mercato italiano del gioco online, la nota riguarda i concessionari per la raccolta del gioco a distanza e non modifica il quadro nazionale delle autorizzazioni.
Il ruolo distinto di ADM e AGCOM
La nota chiarisce anche un aspetto istituzionale che può creare confusione. ADM interviene sul quadro del gioco pubblico e sulla disciplina dei concessionari, mentre per le regole della comunicazione richiama le Linee guida AGCOM. Nel documento l’Agenzia invita infatti gli operatori ad attenersi ai provvedimenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e ricorda che AGCOM è un’autorità indipendente che risponde del proprio operato al Parlamento.
Questo passaggio aiuta a leggere correttamente il chiarimento. ADM non introduce una nuova disciplina pubblicitaria autonoma, ma colloca i bonus nel quadro regolatorio esistente e rinvia ad AGCOM per i criteri che distinguono informazione e promozione.
Cosa cambia, in concreto
La nota del 22 giugno 2026 non introduce un divieto generale dei bonus online. Fissa invece con maggiore chiarezza la distinzione tra bonus regolamentati e promozioni utilizzate per incentivare il gioco, collegando questa differenza anche alle modalità di comunicazione sui siti dei concessionari. Le informazioni sui bonus possono rimanere accessibili quando conservano una funzione informativa e rispettano i criteri richiamati da AGCOM.
Per le formule senza deposito non emerge un divieto specifico. Per capire come si colloca una singola offerta occorre quindi considerare la disciplina applicabile, le condizioni previste e il modo in cui il bonus viene comunicato. Il nome commerciale, da solo, non basta a stabilire se la comunicazione resti informativa o assuma carattere promozionale.









