Il mio ex marito non paga gli alimenti o il mantenimento

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Il mio ex marito non paga gli alimenti o il mantenimento”. Ecco cosa puoi fare per tutelarti, certificare il reato e accedere ai suoi beni, anche se l’ex marito risulta “nullatenente”.

Alimenti e mantenimento, quali differenze

Si tratta, in entrambi i casi, di una somma di denaro versata periodicamente al fine di mantenere il vecchio tenore di vita dell’ex coniuge (assegno di mantenimento) o di garantire l’accesso ai beni primari (assegno alimentare). Per capire quando si ha diritto al mantenimento e quando invece spetta solo l’assegno alimentare, puoi leggere la guida Differenze tra assegno di mantenimento e alimenti

Nota bene, in caso di figli: quando il coniuge non versa l’assegno di mantenimento o gli alimenti per il figlio, è possibile fare richiesta di affidamento superesclusivo. Se il tuo ex marito non vuole versare il mantenimento, infatti, rischia di perdere la patria potestà (responsabilità genitoriale) sul figlio.

Il mio ex marito non paga gli alimenti o il mantenimento:
cosa puoi fare per tutelarti

In questo contesto sono molte le strade da intraprendere. In particolare è possibile, in ordine di “gravità” dell’intervento, procedere con:

  • Una diffida formale
  • Un ammonimento
  • Una causa civile
  • Un procedimento penale
  • Accertamento della polizia tributaria (soprattutto se l’ex marito risulta, agli occhi della legge, un nullatenente)

Alcune di queste strade possono portare, come ultima conclusione, all’esecuzione forzata con il pignoramento dei beni così da garantire il mantenimento e il recupero delle somme arretrate.

In questi casi, la prima cosa che devi fare e procurarti il “titolo”; cioè quel provvedimento del giudice che quantificava l’ammontare della somma che il tuo ex dovrebbe versarti. Se non hai il provvedimento, puoi rivolgerti a un legale per ottenerlo.

Una volta ottenuto il titolo, potrai procedere con una diffida da recapitare al genitore inadempiente con Raccomandata A/R. Nella diffida dovrai ricordare al tuo ex l’ammontare degli arretrati e la cifra da versare mensilmente. In più dovrai fornirgli un termine (in genere 15 giorni) entro il quale dovrà provvedere a riprendere il versamento dell’assegno alimentare o del mantenimento. In più, approfittando della diffida, potrai chiedergli di sanare gli arretrati. E’ possibile chiedere anche gli eventuali aggiornamenti ISTAT dell’assegno se non calcolati.

Nella diffida, avverti il tuo ex marito delle conseguenze in base alla strada che intenderai intraprendere (se chiedere al giudice un accertamento dalla Polizia Tributaria, oppure addirittura se intendi intraprendere la via penale).

Se la diffida non dovesse sortire alcun effetto, puoi rivolgerti al Giudice con una richiesta di modifica delle condizioni di mantenimento… se l’ex marito risulta nullatenente ma nella realtà dei fatti non lo è, è possibile chiedere anche un aumento dell’assegno mediante l’attuazione di una indagine da parte della polizia tributaria.

L’intervento della polizia tributaria non è facile da ottenere ma, presentando al Giudice le prove documentate che l’ex marito conduce uno stile di vita molto al di sopra di quanto dichiara, le autorità competenti non si risparmieranno in indagini. Per la richiesta dovrai presentare foto (magari di un’auto nuova), testimoni (il gestore di un ristorante di lusso dove il tuo ex coniuge cena sistematicamente…) e quante più prove documentate possibile.

La sentenza di separazione è già di per sé un titolo esecutivo e quindi, con l’aiuto di un buon legale potrai procedere al pignoramento dei conti correnti o delle eventuali buste paga…

In caso di figli, una strada ancora più dura consiste nel denunciare ex art. 570 del codice penale, che punisce severamente (anche con l’arresto) il genitore che non mantiene il proprio figlio, arrecando danni a quest’ultimo.

Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che, chi è titolare di assegno di mantenimento determinato ai sensi dell’art. 156 del codice civile, in caso di inadempienza del coniuge obbligato, può presentare al tribunale del luogo di residenza, una richiesta per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno di mantenimento.

Sarà poi il Ministero della giustizia a rivalersi sul coniuge inadempiente per recuperare gli assegni di mantenimento anticipati. Si tratta di un provvedimento relativamente recente, divenuto attuativo, ne concreto, con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 15 dicembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2017.