Maternità anticipata, richiesta 

Maternità anticipata: a chi spetta, come farne richiesta e tutte le informazioni utili. 

Il congedo per maternità, di norma, viene assegnato verso il settimo o ottavo mese, tuttavia vi sono delle condizioni che consentono alla donna gravida di accedere al congedo in anticipo. 

Gravidanza a rischio, condizioni di lavoro o ambientali potenzialmente dannose, lavori pericolosi, insalubri o faticosi… In questi e in altri casi è possibile fare richiesta di maternità anticipata. Vediamo bene di cosa si tratta e cosa dice la legge.

 

Maternità anticipata, a chi spetta

Il congedo obbligatorio di maternità è riconosciuto dalla legge con gli articoli 16 e 17 del D. Lgs 151/2001, Testo Unico maternità/patenità. Lo stesso testo prende in esame due casi molto diffusi, la proroga della meternità e l’astensione obbligatoria anticipata (maternità in anticipo). 

L’astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla presunta data del parto della lavoratrice se questa è impegnata in lavori rischiosi per donne in condizioni di gravidanza. 

E’ possibile usufruire della maternità anticipata solo a seguito degli accertamenti disposti dalla DPL (Direzione provinciale del lavoro). Il servizio d’ispezione della DPL, in genere, concede la maternità anticipata in queste circostanze:

– in caso di complicazioni della gravidanza o in caso di pre-esistenti patologie che possono essere aggravate dallo stato di gravidanza.

– Quando la donna gravida è impiegata nel trasporto e nel sollevamento di pesi e non può essere spostata ad altre mansioni.

– Quando la donna gravida è impiegata in lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni.

– Quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

In sostanza, la maternità anticipata spetta a tutte le lavoratrici in gravidanza che svolgono attività agricole (bracciante agricola o similare) e domestiche.

Anche le donne in godimento dell’indennità di disoccupazione, oppure in cassa integrazione o in mobilità possono godere della maternità anticipata ma solo in caso di complicazioni gravi in gravidanza o in presenza di di forme morbose pre-esistenti che possono aggravare lo stato della gravidanza.

 

Maternità anticipata e partita IVA

 

Possono usufruire della maternità anticipata anche le donne titolari di partita IVA o comunque iscritte alla gestione separata Inps. In questo caso, essendo l’attività svolta come libero professionista o ditta individuale (etc…) possono usufruire della maternità anticipata solo nella prima ipotesi (gravidanza a rischio).

 

Maternità anticipata, la richiesta

 

La richiesta della maternità anticipata va fatta solo in caso di gravidanza a rischio perché negli altri casi è la Direzione Provinciale del Lavoro a occuparsene. In caso di gravidanza a rischio la lavoratrice dovrà presentare:

  • la domanda di interdizione anticipata
  • il certificato medico di gravidanza
  • il certificato medico che attesta le gravi complicanze della gravidanza oppure la preesistenza di forme morbose che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza
  • altre documentazioni ritenute utili al fine di validare la richiesta

Negli altri casi (lavori pesanti, lavori a rischio, ambienti di lavoro compromettenti…), il datore di lavoro o la lavoratrice possono presentare un’istanza di interdizione, la richiesta dovrà essere analizzata e accorta entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’inoltro della richiesta.

 

Riposo giornaliero per allattamento

 

Oltre alla maternità anticipata, la donna, dopo il parto, può ottenere dei giorni di riposo per allattamento. Questo provvedimento consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro durante il primo anno di vita del neonato con dei permessi particolari: due ore al giorno di permesso se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore. Se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore, il riposo per allattamento è di un’ora.