Pignoramento immobiliare, quando scatta

pignoramento immobiliare

Cos’è il pignoramento immobiliare e quando scatta. In quest’articolo parliamo di come funziona un pignoramento immobiliare e quali siano le conseguenze per il debitore.

Il pignoramento immobiliare è una procedura che entra in atto nel momento in cui il debitore, si vede costretto da un’ordinanza del giudice, a vendere all’asta il bene, al fine di soddisfare un credito. Il pignoramento può essere richiesto dagli enti come le banche e l’Agenzia delle Entrate, oppure da un creditore esterno, che dimostra di avere diritto al pagamento di una determinata somma.

L’esecuzione del pignoramento immobiliare non è mai immediata, ci sono diversi processi che portano all’esecuzione forzata del bene. Il debitore durante questo periodo, può salvare la proprietà, saldando il debito dovuto con i relativi interessi.

Cos’è il pignoramento immobiliare

Il pignoramento immobiliare è un termine che identifica una procedura più complessa definita come espropriazione immobiliare. Il pignoramento rappresenta il primo passaggio al fine di ottenere l’esproprio di un bene immobile in possesso del debitore. La procedura del pignoramento, può essere messa in atto da chiunque vanti un credito. Il creditore per recuperare l’importo, attestato da un titolo esecutivo, può dunque richiedere l’esproprio e la vendita all’asta di uno o più beni mobiliari di proprietà del debitore.

Pignoramento immobiliare avvertimenti, prima dell’esecuzione

L’esecuzione e la vendita all’asta di un bene pignorato, prevedono un processo al quanto lungo e generalmente costoso. Prima di arrivare al pignoramento immobiliare però, si deve notificare l’atto di precetto al debitore. Attraverso quest’atto a titolo esecutivo, s’intima il pagamento della somma dovuta all’ente, persona fisica o società che richiede la soddisfazione del credito.

I titoli esecutivi validi al fine del pignoramento immobiliare sono:

  • le sentenze
  • assegni e cambiali
  • provvedimenti giudiziali
  • decreti ingiuntivi
  • atti notarili o esecuiti da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalle leggi vigenti

A fronte di uno di questi titoli esecutivi, il debitore deve provvedere il prima possibile al pagamento dell’importo dovuto. Di solito il tempo stimato per il saldo va da un minimo di dieci giorni sino a un massimo di sessanta.

In alcuni casi, previsti dall’art. 482 del Codice penale, il giudice può decidere di avviare immediatamente l’esecuzione. Ad esempio, questo avviene quando si sospetta che il debitore possa illecitamente trasferire all’estero o nascondere i suoi beni.

Nel caso non si provveda al pagamento della somma indicata, s’iniziano in secondo luogo, ad avviare le pratiche per il pignoramento di uno o più immobili, intestati al debitore.

Pignoramento immobiliare individuazione dei beni

Il pignoramento immobiliare, anche se viene eseguito dal giudice in tribunale, questo non viene però individuato personalmente da lui. Le indagini volte alla ricerca di una proprietà o di un immobile da pignorare vanno effettuate direttamente dal creditore.

Nel caso in cui il creditore sia lo Stato e il pignoramento immobiliare provenga da Equitalia o Agenzia delle Entrate, le ricerche vengono effettuate direttamente dai loro ufficiali. Anche le banche per recuperare un credito possono accertarsi che vi siano proprietà immobiliari intestate direttamente al debitore. Inoltre, il creditore deve controllare tramite il suo avvocato, che il bene non sia stato venduto al fine di sottrarlo alla procedura esecutiva.

La procedura esecutiva, si conclude nel momento in cui, il bene risulta pignorabile. In questa caso, si emette un ordinanza di vendita con o senza incanto, per la liquidazione delle somme dovute. In alcuni casi, il pignoramento immobiliare può servire a soddisfare, anche, un maggior numero di creditori.

Pignoramento immobiliare prima casa: banche ed Equitalia

In molti si chiedono quando e se il pignoramento immobiliare può essere eseguito anche sulla prima casa. In realtà, la prima casa è pignorabile, come la seconda o terza. Solo nel caso in cui, la prima casa sia anche l’unica del debitore e che dunque rappresenti il luogo dove ha fissato la residenza, allora sarà possibile non incorrere nel pignoramento.

L’unica casa in possesso del debitore, non può essere pignorata da Equitalia. Infatti, per i debiti con lo stato, sussiste un limite al di sotto del quale non è possibile mettere in atto il pignoramento immobiliare sulla prima casa.

Equitalia non può pignorare un bene nel caso in cui:

  • i debiti siano inferiori ai 120 mila euro
  • la casa è l’unica abitazione e il debitore vi risiede
  • il debitore non possiede altri immobili e quella è la sua unica proprietà
  • la casa non è di lusso e quindi è accatastata come A

Il pignoramento della prima casa invece può avvenire anche da parte di Equitalia, nel momento in cui questo sia accatastato come bene di lusso, o appartenga alle categorie A/10, A/9 e A/8.

Come abbiamo visto, il pignoramento immobiliare da Equitalia ha delle limitazioni per la prima casa, queste però non sussistono nel momento in cui il creditore è la banca.

La banca può intervenire all’espropriazione e al pignoramento immobiliare della prima casa a patto che sia in possesso dei giusti titoli esecutivi. La banca prima di arrivare alla richiesta di pignoramento, solitamente iscrive un’ipoteca sulla casa e richiede al debitore il pagamento.

Se il pagamento non avviene, allora in questo caso, la banca si avvale del titolo esecutivo in suo possesso, come ad esempio: assegni, cambiali, contratto di mutuo, sentenza o decreto ingiuntivo.

In questo modo, può richiedere il pignoramento dell’immobile, entrarne in possesso e procedere successivamente alla vendita all’asta del bene. L’ipoteca e il pignoramento della casa, perpetrati dalla banca non hanno limiti d’importo come quelli previsti per Equitalia.

Quando avviene il pignoramento dei beni immobiliari

Il pignoramento effettivo dei beni immobiliari, avviene nel momento in cui è effettuata la notifica del precetto. Notificato l’atto di pignoramento immobiliare, il creditore avrà 90 giorni per avviare l’esecuzione vera e propria. Se durante questi 90 giorni, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute, il creditore procede per mezzo dell’avvocato alla notifica dell’atto, e alla trascrizione in copia autentica alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per la soddisfazione del credito, bisognerà attendere la vendita all’asta con o senza incanto dell’immobile. Nel caso il debito non possa essere soddisfatto dalla vendita di un’unica proprietà, e il debitore sia in possesso di altri beni, si procederà prima al pignoramento del bene ipotecato e poi a quello di ulteriori beni immobili.

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