Beni non pignorabili in caso di debiti fiscali

Beni non pignorabili in caso di debiti fiscali

Beni non pignorabili in caso di debiti fiscali: cosa succede se non pago i debiti con il Fisco e quali sono i beni non pignorabili per legge? Facciamo chiarezza dopo l’arrivo del nuovo agente di riscossione: l’Agenzia delle Entrate.

Non c’è più l’Equitalia… bene, anzi per niente bene; chi non ha pagato le tasse ora dovrà fare i conti con l’Agenzia delle Entrate! Chi ha le cartelle esattoriali in arretrato, non potrà fare sonni tranquilli, anche se ci sono alcune cose che non possono essere pignorate. Esistono, infatti,  dei limiti alla pignorabilità dei beni del debitore nei confronti dell’Erario. Tra questi, un ruolo di primo piano viene ricoperto dai beni immobiliari. Facciamo chiarezza.

Beni non pignorabili: questione casa

  • La casa non può essere ipotecata se il debito del contribuente è inferiore a 20mila euro. In ogni caso, prima dell’ipoteca, va inviato  un preavviso almeno 30 giorni prima;
  • La casa non può essere pignorata se il debito complessivo accumulato dal contribuente non supera i  120mila euro e se la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore a 120mila euro. In ogni caso, prima del pignoramento bisogna iscrivere l’ipoteca e, successivamente attendere 6 mesi;
  • La casa non può essere pignorata se il debitore non ha altri immobili oltre a quello di residenza. Dovrà, però, essere accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9). Vale a dire che non è una villa, un castello o un palazzo di pregio artistico e storico. In questo caso, anche se il debitore ha un contenzioso superiore a 120mila euro non rischia la casa.

Nei casi sopra elencati, la casa non può essere pignorata, ma se il debito fiscale è superiore ai 20.000 euro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può comunque iscrivere un’ipoteca sull’immobile.

Beni non pignorabili: questione stipendio

Se la notifica pignoramento viene eseguita direttamente alla banca che accredita lo stipendio del debitore,  l’ultimo stipendio non può essere pignorato e resta integralmente a disposizione. Il pignoramento dello stipendio può avvenire presso il datore di lavoro, prima che questi lo eroghi materialmente al dipendente oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto. Se il pignoramento dello stipendio viene fatto in banca, non possono essere toccati tutti i risparmi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro; il pignoramento si estende solo nel caso si superi tale soglia.

Per altre informazioni: pignoramento del conto corrente

Beni non pignorabili: questione pensione

Come per lo stipendio, dicasi lo stesso per la pensione. Il pignoramento pertanto può avvenire presso l’ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca.  Se la pensione viene pignorata attraverso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto “minimo vitale” che corrisponde a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo significa che dalla mensilità della pensione va detratto prima il minimo vitale e poi calcolato il quinto pignorabile.

Beni impignorabili

Tra i beni che non possono essere pignorati, constatato che non abbiano un significativo valore commerciale: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili. Beni ritenuti indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia conviventi. Impignorabili anche le polizze vita, da parte di qualsiasi creditore (privato o Fisco). Il fermo auto, invece, non è legittimo solo se il veicolo è funzionale all’attività di lavoro e il contribuente è un imprenditore o un professionista.

Beni cointestati: la procedura

Possono essere pignorati  i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. Se si tratta di una proprietà immobiliare, il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà se si tratta di un immobile divisibile, altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato va restituita al cointestatario non debitore.