Licenziamento donna in gravidanza o neo mamma

licenziamento donna in gravidanza

La legge tutela le lavoratrici in gravidanza e le neo mamme. Il licenziamento, infatti, è possibile solo in casi straordinari. Vediamo subito quali sono i casi in cui è possibile licenziare una donna incinta o una donna che ha appena avuto un bambino.

Quando non si può licenziare una donna incinta o madre

Come premesso, la legge tutela la lavoratrice in gravidanza e la neo mamma. In particolare, il datore di lavoro NON può licenziare la donna all’inizio della gravidanza e fino a quando il bambino avrà compiuto un anno di età. Fa fede il certificato di gravidanza. L’inizio della gestazione avviene 300 giorni prima della data del presunto parto, indicata nel certificato di gravidanza.

Il licenziamento risulta illegittimo anche in caso di malattia del figlio con fruizione o richiesta dell’astensione facoltativa e del congedo per malattia del bambino. La richiesta, in caso di malattia del bambino, può essere fatta dal padre o dalla madre.

Licenziamento del padre

Analogamente, il datore di lavoro NON può licenziare neanche il padre lavoratore ma solo se fruisce del congedo di paternità. Anche qui, festeggiato il primo compleanno, decade la tutela. Per maggiori informazioni sul congedo del padre, è disponibile la pagina di approfondimento: congedo di paternità, quando spetta

Licenziamento illegittimo

Se l’azienda si sta “ridimensionando”, se chiude un reparto in cui lavora la donna in stato di gravidanza o se l’azienda cessa determinate attività che coinvolgono la lavoratrice madre o incinta, il datore NON può licenziare la donna in stato di gravidanza. In queste circostanze il licenziamento è nullo.

Se l’intenzione o il preavviso di licenziamento viene comunicato prima che il bambino abbia compiuto un anno di vita, tale licenziamento è ritenuto nullo perché frustra lo scopo di tutelare la serenità della gestazione e della maternità. Il preavviso di licenziamento può arrivare a partire dal giorno successivo a quello del compimento del primo anno di età della prole.

Quando si può licenziare una donna incinta o una neo-mamma

Il licenziamento è legittimo se l’intera azienda chiude. Inoltre è previsto il licenziamento per giusta causa ma, in queste circostanze, è necessario che la donna lavoratrice (neo-mamma o in stato di gravidanza) abbia causato un danno all’azienda. Il licenziamento per giusta causa può avvenire “in tronco” cioè senza preavviso.

In sintesi, ecco quando una lavoratrice incinta o una neo mamma, può essere licenziata:

  • Licenziamento per giusta causa,
    può avvenire senza preavviso ma la lavoratrice deve aver commesso un atto grave ai danni dell’azienda.
  • Licenziamento in caso di chiusura dell’azienda,
    non è legittimo se chiude solo un reparto o se cessano delle attività. E’ legittimo solo se chiude completamente l’intera azienda.
  • Lavora a tempo determinato,
    in caso di scadenza del contratto a tempo determinato, anche se in gravidanza, il rapporto lavorativo tra le parti si interrompe.
  • Fine dell’attività,
    anche questo non vale in caso di contratto a tempo indeterminato ma, se il rapporto di lavoro inizia ed è finalizzato a una determinata attività, se la donna incinta o neomamma porta a termine la prestazione richiesta, il contratto di lavoro può essere considerato è sciolto (solo per contratti a tempo determinato).
  • In caso di “assunzioni in prova”,
    se la prova ha avuto esito negativo, il rapporto lavorativo si può sciogliere e questo vale per tutti, anche in caso di gravidanza o neo mamma.

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Gravidanza e lavoratrici autonome

Anche le libere professioniste possono approfittare del congedo di maternità. Per tutte le info: congedo di maternità per lavoratrici autonome.