Il Tar del Lazio respinge il ricorso sul referendum sulla giustizia, confermata la data del 22-23 marzo

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata pubblicata oggi la sentenza n.1694 con cui il Tar del Lazio si è pronunciato nel merito, stabilendo infondato il ricorso avanzato contro il decreto del presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 (e contro la relativa deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2026) che ha indetto, per il 22 e 23 marzo prossimi, il referendum costituzionale concernente la legge costituzionale relativa a “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025. I ricorrenti – promotori di una raccolta di sottoscrizioni avente ad oggetto un quesito referendario parzialmente diverso da quello ammesso dall’Ufficio centrale per il referendum il 18 novembre 2025 e sul quale il decreto impugnato ha indetto la consultazione popolare – miravano a ottenere la sospensione e l’annullamento del decreto presidenziale al fine di completare la raccolta delle firme e sottoporre il proprio quesito al giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale per il referendum.

Il Tar del Lazio si è pronunciato nel senso dell’infondatezza del ricorso rilevando che la disciplina applicabile sia principalmente finalizzata a permettere che la legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei propri componenti, sia sottoposta, in tempi certi, all’approvazione da parte della volontà popolare, a prescindere da quale tra i soggetti a cui l’art. 138 della Costituzione attribuisce l’iniziativa referendaria (almeno un quinto dei membri di una delle Camere o cinque consigli regionali o cinquecento mila elettori) abbia avanzato per primo la richiesta di referendum.

NORDIO “SODDISFATTO PER LA SENTENZA”

“Sono molto soddisfatto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La motivazione è di una chiarezza adamantina: trattandosi di un referendum confermativo, una volta che si sia determinata una condizione per il suo svolgimento, in questo caso la richiesta parlamentare, le altre, come le cinquecentomila firme, sono inammissibili perché superflue, come avevamo detto sin dall’inizio. Si è trattato di un espediente dilatorio che speriamo sia anche l’unico”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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