Nella relazione sul settore dei giochi pubblici presentata alla Camera a giugno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indicato per il 2025 un giocato complessivo di circa 165,3 miliardi di euro, tra canale fisico e online. Dentro quella cifra c’è una quota che passa dallo smartphone, ed è proprio lì che negli ultimi mesi sono cambiate le regole d’ingresso.
Dal 13 novembre 2025, per aprire un conto di gioco su un sito autorizzato non serve più per forza fotografare carta d’identità e codice fiscale. Una determinazione ADM dell’11 novembre consente ai concessionari di identificare il cliente anche tramite SPID o carta d’identità elettronica, e chi cerca casinò con iscrizione veloce SPID trova oggi una procedura che salta l’attesa per il controllo manuale dei documenti.
Che cosa ha deciso l’Agenzia
La norma di partenza è il decreto legislativo 41 del 2024, il riordino del gioco a distanza. All’articolo 6 stabilisce che il conto si apre “esclusivamente” con un documento valido o con uno strumento di identificazione digitale riconosciuto in Italia, indicato con provvedimento del direttore dell’Agenzia. La determinazione di novembre ha riempito quella casella: SPID e CIE entrano tra gli strumenti ammessi.
Non si tratta di un obbligo. Il giocatore può ancora scegliere la strada tradizionale, con la copia del documento. La stretta vera sta altrove: lo stesso 13 novembre sono entrate in vigore le 52 nuove concessioni per il gioco online, e ogni operatore può raccogliere giocate soltanto da un unico sito ufficiale. Le vecchie skin, i siti satellite collegati alla stessa licenza, sono state spente per ordine dell’ADM.
Per chi giocava su una skin il cambiamento si è visto così: il sito usato fino al giorno prima ha smesso di rispondere, e il marchio è rimasto online solo attraverso il dominio principale dell’operatore. Ai raggruppamenti temporanei di imprese l’Agenzia ha concesso di mantenere un reindirizzamento dai vecchi indirizzi fino al 31 dicembre 2025, per non lasciare i titolari dei conti senza riferimenti. Oggi, un indirizzo che promette ancora il vecchio marchio va guardato con sospetto.
Come cambia la registrazione
Con lo SPID i dati anagrafici arrivano già verificati dal gestore dell’identità, che sia Poste Italiane o un altro dei provider accreditati da AgID. Il sito riceve nome, cognome, data di nascita e codice fiscale senza che il cliente debba digitarli o caricare foto. Questo rende più difficile aprire un conto con i documenti di qualcun altro, e complica la vita al minorenne che prova a usare la carta d’identità di un genitore lasciata nel cassetto.
C’è poi un vantaggio pratico. Chi usa già SPID o CIE per l’INPS, il fisco o il fascicolo sanitario ha le stesse credenziali anche per registrarsi con l’identità digitale su un sito di gioco, con il codice temporaneo sul telefono come secondo passaggio. È un’abitudine ormai diffusa: secondo i dati del Ministero dell’Interno riportati da Italpress, a fine luglio 2026 le CIE emesse dal 2016 erano oltre 63 milioni. Nessun nuovo account da ricordare, nessun documento da scansionare.
Un canale ufficiale per i reclami
La stessa identità digitale serve anche dopo l’iscrizione. Dal 10 settembre 2026 è attivo il Portale delle segnalazioni dell’ADM: se il concessionario non risponde entro 72 ore a un reclamo sul conto di gioco, oppure la risposta non risolve il problema, il giocatore può rivolgersi direttamente all’Agenzia. Al portale si accede soltanto con SPID o CIE, così ogni segnalazione è riconducibile a una persona reale e a un conto preciso.
Il rovescio della medaglia
Un’iscrizione più rapida non è per forza una buona notizia per tutti. Secondo la stessa relazione dell’ADM, a fronte dei 165,3 miliardi giocati nel 2025 la spesa effettiva dei giocatori, cioè la differenza tra giocato e vincite, è stata di circa 21,9 miliardi di euro. Le realtà impegnate nella prevenzione, come la campagna Mettiamoci in gioco, chiedono una legge per ridurre l’offerta, non per semplificarla.
Sui siti autorizzati restano comunque strumenti che un’app non autorizzata non offre: limiti di deposito da impostare al momento dell’apertura del conto e l’autoesclusione attraverso il Registro unico gestito dall’ADM, valida per tutti i concessionari.
Prima di tutto, però, conviene un controllo che richiede trenta secondi: il dominio deve comparire nell’elenco dei concessionari pubblicato sul sito dell’Agenzia. Se non c’è, nessuno SPID lo rende legale, e nessun reclamo arriverà mai fino a Roma.









