Mantenimento figli, spese straordinarie

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Mantenimento figli, spese straordinarie per maggiorenni e minorenni. Cosa dice la legge, riferimenti e sentenze.

In tema di mantenimento figlispese straordinarie, è importante sottolineare che tali spese non richiedono sempre un preventivo accordo tra le parti.

Quando vige l’obbligo di contributo al mantenimento del figlio minore (o maggiorenne), alcune spese straordinarie richiedono un preventivo accordo tra i coniugi e altre no.  In questo articolo vedremo quali sono le spese di mantenimento straordinarie e come vanno interpretate in caso di figlio maggiorenne.

Mantenimento figli, spese straordinarie

A disciplinare il tema del contributo di mantenimento dei figli minorenni è l’art. 30 Cost. 147, 315 bis mentre per quanto riguarda le spese straordinarie e ordinarie per il mantenimento di un figlio maggiorenne fa riferimento l’articolo 337 septies c.c. così come vedremo nel prossimo paragrafo. Per ora ci limitiamo a elencare queli sono le spese straordinarie che richiedono o che non richiedono un accordo tra i due genitori in caso di affidamento congiunto.

Le spese mediche sono sempre da documentare e fanno parte delle spese straordinarie che non richiedono alcun preventivo accordo quando:

  • visite specialistiche prescritte dal medico curante;
  • cure dentistiche presso strutture pubbliche;
  • accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
  • tickets sanitari.

Le spese mediche (anche in questo caso da documentare) richiedono un preventivo accordo quando:

  • si tratta di cure termali o fisioterapia;
  • cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
  • farmaci particolari;
  • si tratta di visite private quando lo stesso servizio è erogato anche dalla Sanità Pubblica.

Tra le spese straordinarie al mantenimento rientrano anche quelle scolastiche. Non è necessario un preventivo accordo in caso di:

  • tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
  • libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
  • gite scolastiche senza pernottamento;
  • trasporto pubblico;
  • servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto);
  • campus estivo, villaggio o gruppo estivo;
  • tempo prolungato pre- e dopo- scuola.

E’ necessario un preventivo accordo quando si tratta di:

  • le tasse riguardano un istituto privato
  • corsi di specializzazione;
  • gite scolastiche con pernottamento;
  • corsi di recupero e lezioni private;
  • alloggio presso la sede universitaria;
  • spese di baby sitter;
  • viaggi e vacanze;
  • corsi di istruzione privati;
  • attività sportive;
  • club ludici e attrezzature.

In tutti i casi, le spese straordinarie al mantenimento devono sempre essere documentate.

Mantenimento figlio maggiorenne, spese straordinarie

Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta più il termine ultimo della corresponsione del mantenimento e con esso, anche delle spese straordinarie.

Per un figlio maggiorenne, infatti, fanno fede le stesse spese straordinarie elencate per i minori.

La lettura combinata degli artt. 30 Cost., 147, 315 bis e 337 septies c.c. porta a concludere che il mantenimento e le spese straordinarie a esso connesso sono d’obbligo fin quando il figlio, seppur maggiorenne, non abbia raggiunto un’autosufficienza economica.

In altre parole, il mantenimento e le spese straordinarie al figlio maggiorenne sono dovute fin quando questo non abbia raggiunto una indipendenza economica (autosufficiente da un punto di vista economico).

In base a quanto previsto dal legislatore, l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, consiste sia nelle spese ordinarie sia in quelle straordinarie, soprattutto se finalizzate all’istruzione.

Quando il figlio diventa maggiorenne, l’assegno di mantenimento può essere versato direttamente all’interessato e non più all’ex coniuge o convivente.

In tema di divorzio, mantenimento e affidamento dei figli, potrebbe essere utile la lettura dei nostri approfondimenti:

Il genitore che si rifiuta di versare il mantenimento per il figlio può andare incontro a una di queste due forme di affido non condiviso.