Riabilitazione del protestato

riabilitazione del protestato

Riabilitazione del protestato: come ottenere la cancellazione del protesto rivolgendoti alla Camera di Commercio o con modalità automatiche.

In questa pagina vedremo come ottenere la cancellazione dei protesti da tutti i registri (CAI, SIC, CRIF) e come presentare istanza per la riabilitazione del protestato.

Cancellazione del protesto dopo 5 anni

La cancellazione del protesto è automatica dopo 5 anni. Per legge, l’Autorità Garante della Privacy, concede il “diritto all’oblio con la cancellazione automatica dei protesti dopo 5 anni.

La Legge 235/2000 prevede che la notizia di ciascun protesto levato
sia conservata nel Registro informatico dei protesti al massimo per 5 anni dalla data di registrazione.

Dopo 5 anni, oltre che cancellato, il protesto (o i protesti) devono considerarsi mai avvenuti. Una volta cancellati dal Registro Informatico dei Protesti sarete considerati, a tutti gli effetti, come mai iscritti. L’Autorità Garante ha sottolineato che i dati relativi al protesto devono essere cancellati da tutte le banche dati o archivi paralleli, anche privati (in primo luogo le società che erogano finanziamenti).

Leggi e normative di riferimento: Legge 235/200. Decreto 316/2000.

Cancellazione dalla CRIF e dalla SIC

La legge che impone la cancellazione dei dati da registri paralleli o banche date private (compresa la CRIF o i sistemi di informazione creditizia, SIC) è l’art. 9 della Legge 675/96 ma, più nello specifico, il più recente Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, G.U. 23.12.2004, n. 300.

Riabilitazione del protestato, prima di 5 anni

Se avete pagato le cambiali e sanato i debiti accumulati con un assegno scoperto o rilasciato con conto corrente ormai chiuso, siete finalmente pronti a presentare istanza di riabilitazione del protestato.

Per la registrazione dei protesti è responsabile la Camera di Commercio, quale? Quella in sede nella provincia dell’Ufficiale che ha levato il protesto.

Cancellazione del protesto di un assegno

Per quanto concerne la cancellazione del protesto di un assegno, si può chiedere la riabilitazione ai sensi della L. 108/96 al Presidente del Tribunale competente solo quando è decorso un anno dalla levata del protesto, anche se il pagamento è avvenuto immediatamente dopo il protesto.

Anche se per la cancellazione del protesto bisogna attendere un anno, è meglio pagare il prima possibile l’assegno protestato, nell’ideale, l’assegno dovrebbe essere “coperto” entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso. In questo modo si evita l’iscrizione al CAI, cioè quel registro che dà autorizzazione alle Banche di NON rilasciare carnet di assegni o aprire Conti correnti. Chi finisce nel registro CAI non solo risulta un cattivo pagatore ma è anche soggetto a sanzioni amministrative da parte della Prefettura.

Cancellazione del protesto di una cambiale

Cosa serve per riabilitare un protesto legato a una cambiale? Il titolo in originale oppure, in alternativa, un’attestazione di avvenuto deposito vincolato rilasciata da un Istituto di Credito ai sensi del DPR 290/1975. La quietanza liberatoria di una cambiale protestata non deve essere autenticata, basta averla in originale su carta intestate se il creditore è una persona giuridica.

Istanza per riabilitazione del protestato

La richiesta di cancellazione e riabilitazione dei protestati va presentata al Tribunale di riferimento, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

A quale tribunale rivolgersi?
Il Tribunale competente territorialmente non è quello della vostra residenza ma va in relazione al luogo del protesto e quindi dalla sede della Camera di Commercio che ha levato il protesto.

La riabilitazione del protestato si otterrà nel giro di circa 10 giorni dal deposito dell’istanza. E’ chiaro che ogni tribunale ha i suoi tempi ma questo è il periodo orientativo.

Cosa occorre per riabilitare un protestato?

  • Richiesta scritta su carta semplice
  • Visura protesti della Camera di Commercio (CCIAA)
  • Titolo in originale con l’attestazione del pagamento così come indicato nei paragrafi precedenti.

In mancanza del titolo originale, dovrete disporre di:

  • Attestazione dell’avvenuto pagamento da parte del creditore, con allegata copia del suo documento di identità o con firma autenticata.
  • Documentazione da cui risulti l’identità del creditore.

Quanto costa la cancellazione dei protesti?

Dopo i cinque anni, la cancellazione è automatica e gratuita. Quando si presenta l’istanza di riabilitazione del protestato presso un tribunale bisognerà versare un contributo unificato di 98 euro e una marca da bollo per diritti di cancelleria da 27 euro.

Per la copia autenticata del provvedimento di riabilitazione bisognerà versare: 34,62 euro per il rilascio urgente di copia autentica del provvedimento o 11,54 euro con rilascio dopo cinque giorni.