Piemonte, Regione vieta aborto farmacologico nei consultori

TORINO (ITALPRESS) – A seguito dell’emanazione, ad agosto, da parte del Ministero della Salute delle Linee di indirizzo sull’interruzione farmacologica volontaria di gravidanza, come noto, la Regione Piemonte ha avviato una verifica di carattere giuridico sulla compatibilità di tali Linee con la legge 194/1978 che disciplina la materia. Alla luce dei nodi critici emersi dagli approfondimenti – spiega una nota – la Regione ha voluto confrontarsi, in questi giorni, con esponenti delle diverse realtà sanitarie e sociali, tra le quali la Federazione Federvi.Pa. e il dottor Silvio Viale, responsabile del Servizio Unificato Ivg dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, con i quali è stata condivisa l’opportunità di emanare una circolare di chiarimento e indirizzo destinata ad Aso e Asl piemontesi, che nei contenuti prevede il divieto di aborto farmacologico direttamente nei consultori piemontesi, riservando l’attuazione dell’interruzione di gravidanza – anche farmacologica – alle strutture tassativamente elencate nell’art. 8 della legge 194, ovvero in ambito ospedaliero. La circolare, inoltre prevede in attuazione dell’art. 2 lett. d della Legge 194, l’attivazione di sportelli informativi all’interno degli ospedali piemontesi, consentita ad idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. Per quanto riguarda l’aborto farmacologico, le modalità di ricovero sono valutate dal medico e dalla direzione sanitaria. Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e e l’assessore agli Affari legali Maurizio Marrone sottolineano che tali indirizzi rispondono alla volontà, unanimemente condivisa dalla Giunta regionale e dai Presidenti dei Gruppi Consiliari di maggioranza, di garantire il pieno rispetto di tutte quelle disposizioni della legge nazionale 194/1978 poste a: garanzia della piena libertà di scelta della donna se interrompere volontariamente la gravidanza o se proseguirla superando le cause che potrebbero indurre all’interruzione con la tutela sociale della maternità; garanzia del perseguimento di pratiche abortive rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna, della sua dignità personale e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza.
(ITALPRESS).

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