Legge 3/2012 o legge taglia debiti

Legge 3 2012 o legge taglia debiti

Legge 3/2012 o legge taglia debiti: anche nota come legge salva suicidi, si tratta di un provvedimento prezioso per chi si trova in sovraintebitamento. Vediamo a chi rivolgersi e come funziona.

La legge 3/2012, meglio nota come legge salva suicidi legge taglia debiti, è una realtà concreta che chi si trova in difficoltà economia e non riesce a far fronte ai debiti accumulati, può sfruttare. Vediamo come funziona la legge salva suicidi a chi rivolgersi per beneficiarne.

La legge taglia debiti risale al gennaio 2012 (con le Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra-indebitamento) e, nel tempo, ha subito diversi aggiornamenti. Eppure, a distanza di molti anni dalla sua entrata in vigore, è ancora una legge poco conosciuta e poco applicata.

Legge 3/2012, come funziona la legge salva suicidi

La legge 3/2012, anche nota come legge taglia debiti, consente di considerare estinti i debiti anche quando chi è in difficoltà economica non riesca a restituire l’intera cifra ma almeno ciò che il giudice, con un’apposita sentenza, stabilisce in Tribunale.

In pratica, in base alla reale situazione reddituale di chi si trova in sovraindebitamento, il giudice o un apposito organismo di controllo, può decidere di estinguere il debito maturato o ridurlo nel rispetto delle possibilità di reddito della persona coinvolta.

La legge taglia debiti si può applicare alle persone fisiche che si trovano in difficoltà con prestiti, mutui o debiti maturati nei confronti della vecchia Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate) così come può essere un valido aiuto per le ditte individuali e i liberi professionisti.

Fino al 2012, infatti, in Italia potevano dichiarare “fallimento” solo le società così da rimanere intatte le risorse per la propria sopravvivenza. Grazie alla legge anti suicidio lo stesso principio di funzionamento è esteso anche in caso di sovraindebitamento familiare o del singolo.

Per le sentenze, intervengono degli Organismi di composizione dellla crisi di sovra indebitamento (detti OCC), previsti dal testo di legge (legge 27 gennaio 2012 n.3) con successivi aggiornamenti e modifiche (dal D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 221/12 e in vigore dal 18.01.2013).

Chi si avvale della legge salva suicidi può accedere a tre opzioni:

  • Accordarsi con i creditori per la ristrutturazione dei debiti maturati seguendo un piano che possa soddisfare il debitore e che quindi tenga conto delle sue necessità di sopravvivenza.
  • Il “piano del consumatore”, ha lo stesso scopo dell’opziona precedente ma non prevede alcun accordo con il creditore.
  • Liquidazione del patrimonio.

Nel concreto, la legge salva suicidi può prevedere un taglio del debito fino al 60% dell’importo dovuto. Tale taglio, come è chiaro dalle tre opzioni, non necessariamente deve avvenire in accordo con il creditore ma può essere imposto con una procedura atta a tutelare il debitore.

Legge 3/2012, a chi rivolgersi per accedere alla legge salva suicidi

La legge 3/2012 si applica solo in caso di sovraindebitamento cioè quando il debitore non riesce a far fronte alle pressioni economiche esercitate dai creditori (qualsiasi istituto di credito, banche e Agenzia delle Entrate comprese). Tale principio si può applicare anche in caso di possesso immobiliare (per chi possiede una casa di proprietà).

Per esempio, se il debitore possiede un immobile che è stato valutato con un importo maggiore ai debiti maturati, ma a causa delle crisi immobiliare il debitore è costretto a svendere l’immobile, per non dover vendere la casa a un prezzo inferiore del mercato, è possibile ricorrere a questa legge.

A chi rivolgersi?

Chi ha contratto un debito insostenibile può rivolgersi  al Tribunale di competenza per chiedere una ristrutturazione del debito o un’altra delle opzioni viste in precedenza. Il giudice, dalla richiesta di applicazione della legge salva suicidi, nominerà un Contabile che quantifica il valore complessivo dei debiti e quello delle proprietà possedute dal debitore (eventuali beni immobili come case, ruderi, appezzamenti di terreno e beni mobili come eventuali auto, imbarcazioni…). Il Contabile, quindi, in caso di ristrutturazione con accordo, proporrà ai creditori un piano di rientro, che però viene stabilito in base a quello che il debitore può realisticamente pagare!