Ripartizione delle spese condominiali

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Ripartizione delle spese condominiali: cosa dice la legge sulla ripartizione delle spese in condominio per interventi su balcone, lastrico solare, tetto, ascensore, scale e tanto altro.

A disciplinare la ripartizione delle spese condominiali è il primo comma dell’articolo 1123 del Codice civile. Il comma parla della ripartizione delle spese necessarie a garantire la conservazione e il godimento delle parti comuni del condominio. In genere le spese comuni in condominio si suddividono in base al valore della proprietà, tuttavia non sempre chi ha l’appartamento più grande dovrà accollarsi un maggiore esborso economico. Sono diversi i criteri che stabiliscono la ripartizione delle spese condominiali e molti fanno riferimento esplicito al tipo di intervento. In questa pagina vedremo alcuni casi particolari di ripartizione delle spese in condominio in caso di interventi sul balcone, scale, manutenzione ascensore, lastrico solare, spese straordinarie…

Ripartizione spese condominiali: lastrico solare a uso esclusivo

La legge (articolo 1123 comma 1 Codice Civile) dice che i condomini che hanno l’uso esclusivo del lastrico solare devono contribuire per 1/3 alla spesa da sostenere per la riparazione o la ricostruzione del lastrico. I restanti due terzi sono a carico di tutti gli altri condomini o “di quanti a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.

Ripartizione spese condominiali: le scale

Se si prevede un intervento di manutenzione o ricostruzione della scala condominiale, le spese vanno ripartite tra i proprietari dei diversi piani a cui servono le scale. La ripartizione delle spese per le scale va fatta per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano del suolo.

In pratica, se due condomini condividono lo stesso piano, solo per il 50% della spesa sarà suddivisa in parti uguali. La suddivisione del restante 50% sarà calcolata in proporzione al valore millesimale dei rispettivi immobili.

Pianerottoli, finestre, intonaco e tinteggiatura

Quando si parla di manutenzione delle scale del condominio, si fa riferimento anche alle parti accessori quali: ringhiere, passamani, pianerottoli, finestre ed eventuali lucernari. Quando uno di questi elementi richiede manutenzione valgono le regole appena descritte. Lo stesso principio si applica nel caso in cui bisogna pitturare le pareti delle parti comuni o rifare l’intonaco.

Se le scale portano alla cantina

Quando si parla di ripartizione spese condominiali per gli interventi sulle scale, il discorso diventa più complesso se la rampa di scale porta alla cantina. In genere le spese spettano solo a chi usufruisce della cantina, stesso discorso per il sottoscale, se è di proprietà esclusivo le spese si dividono per i proprietari, altrimenti vengono ripartite come descritto in precedenza.

Ripartizione spese condominiali: l’ascensore

Per l’ascensore si applica lo stesso criterio visto per le rampe di scale. In questo caso si fa riferimento alla legge di riforma del condominio 220/2012 che va a modificare l’articolo 1124 del Codice Civile.

La ripartizione spese ascensore va eseguita come visto per le scale, in più, stando al Tribunale di Genova, anche i condomini che abitano a piano terra sono tenuti a pagare le spese per la manutenzione ordinaria o straordinaria dell’ascensore ma in misura ridotta rispetto a chi utilizza l’ascensore regolarmente. Chi abita a piano terra non deve partecipare alle spese di pulizia e di esercizio (elettricità) mentre in caso di riparazione dovrà accollarsi, in misura inferiore, parte delle spese.

Anche la Cassazione fa un discorso analogo: è vero che le spese devono essere ripartite tra gli utenti che usufruiscono dell’ascensore ma è anche vero che l’impianto è parte comune del condominio. Stabilire in che modo devono contribuire alle spese i condomini che abitano a piano terra è molto difficile e macchinoso perché tra Tribunale di Genova e Cassazione non vi sono dettagli specifici.

Non vi è alcun dubbio quando la ripartizione spese ascensore va fatta a seguito di un intervento di adeguamento alle norme: in questo caso l’intervento è fatto per garantire sicurezza all’intero stabile quindi tutti i condomini (anche chi abita a piano terra) devono partecipare e la divisione delle spese va fatta in ragione dei millesimi di proprietà.

Ripartizione spese condomini: tetto, solaio e volte

Volte, solai e soffitti vedono una ripartizione spese condominiali molto chiara: l’art 1125 del Codice civile afferma che queste spese devono essere divise in parti uguali tra i proprietari dei due piani sovrastanti l’uno all’altro. Resta a carico del proprietario del piano superiore la spesa per la copertura del pavimento (rivestimento) mentre il proprietario del piano inferiore paga l’intonaco, la tinta e le decorazioni del soffitto.