Disturbo alla quiete pubblica: denuncia

Disturbo alla quiete pubblica denuncia

Disturbo alla quiete pubblica: denuncia formale o segnalazione all’amministrazione comunale nel caso in cui il rumore prodotto abbia come fonte un’attività pubblica (locali, fabbriche, club notturni…).

In caso di disturbo alla quiete pubblica, in genere, è possibile effettuare una segnalazioni al Comando dei Carabinieri, saranno le stesse autorità a intervenire per verificare che l’attività si svolga nei limiti di legge o controllare la fonte degli schiamazzi.

La denuncia per disturbo alla quiete pubblica può scattare non solo in caso di forti rumori molesti, schiamazzi o musica proveniente da locali, la denuncia può scattare anche in caso di produzione di cattivi odori (in caso di una friggitoria o un locale che non usa cappe aspiranti…). I presupposti per far valere una denuncia per disturbo alla quiete pubblica sono stati descritti, in dettaglio, nell’articolo: denuncia alla quiete pubblica, orari. In questo articolo ci dedicheremo a quelle attività preliminari che possono servire a gettare le basi e i presupposti per procedere con un esposto formale (denuncia).

Disturbo alla quieta pubblica e permessi comunali

Se la fonte di frastuono è un locale, un club, un bar oppure uno stabile posto in una zona commerciale, la prima cosa da fare è recarsi al Comune di residenza e chiedere la veridica del rispetto dei limiti di rumore dettati dalla Zonizzazione Acustica Comunale.

Per chiedere la verifica da parte dei tecnici del comune, è necessario compilare un apposito modulo e consegnare in forma cartaceo all’ufficio preposto.

In seguito alla segnalazione, il Comune è tenuto ad avviare un procedimento di verifica del disturbo da rumore così come previsto dall’articolo 8 della L. 241/1990. Questo articolo sancisce che i tecnici dell’ARPAE, a seguito a segnalazione e qualora vi siano i presupposti di verifica, debbano eseguire dei rilievi fotometrici presso le abitazioni dei segnalanti.

Proprio per la necessità dei rilievi fotometrici, non è possibile eseguire la segnalazione al Comune di Residenza in forma anonima.

E’ importante ricordare che la il disturbo alla quiete pubblica è reato solo se il rumore reca fastidio alla tranquillità pubblica e non a un singolo soggetto. Per questo motivo, è bene agire in modo collettivo e coinvolgere buona parte della cittadinanza coinvolta.

Le segnalazioni al Comune possono essere efficaci quanto una denuncia. E’ nell’interesse del comune far rispettare le norme dei limiti di rumore dettati dalla Zonizzazione Acustica e lo stesso Comune può procedere al rilascio di una sanzione amministrativa.

E’ importante che i rilievi fonometrici siano eseguiti nel momento in cui si sta verificando il disturbo alla quiete pubblica perché risultano gratuiti solo la prima volta. Per un secondo rilievo fonometrico i cittadini che eseguono la segnalazione potrebbe essere a pagamento (provvedimento a discrezione dell’ufficio comunale competente).

Disturbo alla quiete pubblica: sanzioni

Se il locale o l’attività commerciale / professionale che produce rumore, supera i limiti acustici di legge, sarà lo stesso Comune a richiedere un Piano di Risanamento acustico e rilasciare una sanzione amministrativa dall’importo che varia da 616 a 5.164 euro così come previsto dall’art. 10, comma 2 della L. 447/1995.

Quando richiedere un accertamento fonometrico al comune

E’ possibile eseguire la segnalazione al Comune di pertinenza solo quando la fonte di disturbo è un esercizio pubblico (stabilimento balneare, bar, locale notturno, discoteca, stabile commerciale…). Qualora la fonte di disturbo alla quiete pubblica dovesse essere nello stesso condominio di residenza, è necessario rivolgersi dapprima all’Amministratore del Condominio che ha tutti gli strumenti preposti a gestire il caso.

In caso di un cane che abbaia in condominio o del vicino di casa che mette musica a tutto volume in orari notturni, sono disponibili gli approfondimenti:

Disturbo alla quiete pubblica: denuncia alla polizia

Per eseguire una denuncia è  necessario avere i rilievi fonometrici eseguiti dall’Arpae e eseguire un’azione sinergica tra cittadinanza, forze dell’ordine e pubbliche amministrazioni.

In tutti i casi, invece, è possibile eseguire una segnalazione alla polizia o ai carabinieri, tenendo conto che gli orari del silenzio variano in base alle zone, così come i limiti di emissioni acustiche. Gli orari del silenzio, in alcune zone, sono:

  • Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 22.00 alle ore 8:00;
  • Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 12.00 alle ore 15.00, dalle ore 22.00 alle ore 8:00;
  • Per i giorni festivi, gli orari vanno dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 9:00;

Per procedere per vie ufficiali è possibile anche presentare un esposto al Reparto Ambientale della Polizia Municipale della zona di pertinenza. L’iter avverrà come quello descritto per la segnalazione effettuata al Comune. A seguito dell’esposto, infatti, la Polizia municipale dovrà misurare le emissioni sonore prodotte dal locale e confrontarle con il limite previsto dalla legge.