Imu per coniugi separati: come funziona

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La scadenza dell’acconto dell’Imu e della Tasi è alle porte, così è lecito chiedersi in caso di coniugi separati come funziona il pagamento dell’Imu e della Tasi, due tributi legati all’abitazione. 

Chi deve pagare l’Imu e la Tasi nel caso in cui l’abitazione è assegnata a uno dei coniugi separati o divorziati? 

 

Imu per coniugi separati: come funziona

A seguito di un divorzio o una separazione, il giudice spesso assegna la casa a uno dei due coniugi (in genere alla madre che ottiene la custodia dei figli). In questo caso, uno dei coniugi si aggiudica il diritto di abitazione indipendentemente dalla proprietà dell’immobile.

Ciò sta a indicare che il coniuge assegnatario è considerato titolare del diritto di abitazione; in questo contesto la quota di proprietà dell’immobile effettivamente detenuta diventa trascurabile perché non viene considerata. Il coniuge assegnatario è tenuto al pagamento dei tributi sulla casa così come prevede il regolamento del comune in cui è ubicato l’immobile. 

Questa è la regola generale ma ci sono delle considerazioni specifiche per quanto riguarda l’Imu e la Tasi proprio nel caso di coniugi separati. Ricordiamo che per l’IMU sono previste esenzioni per la prima casa.

 

Esenzione dell’Imu per il coniuge assegnatario 


Per quanto riguarda l’IMU, nel caso più frequente, il coniuge assegnatario dell’immobile anche se acquisisce il diritto di abitazione, l’immobile è considerato come prima casa e quindi, il coniuge assegnatario non dovrà pagare la prima rata dell’IMU.

 

Quando uno dei coniugi ha una seconda casa

Altro esempio molto frequente configura la storia di un marito proprietario unico di un immobile o proprietario di una singola quota (comproprietà con l’altro coniuge) assegnato alla ex moglie con figli, che a seguito della separazione o del divorzio, ha deciso di andare a vivere nella sua seconda casa, sempre di proprietà, che adibisce a sua abitazione principale;

in questo frangente bisogna tener presente che il marito non è obbligato a pagare l’imu sull’immobile rimasto alla moglie con figli come se fosse una seconda casa (ne’ al pagamento dell’IMU maggiorata sul secondo immobile che ha adibito ad abitazione principale). In questo caso, l’ex marito non è considerato titolare di una seconda casa dal momento che la sua ex moglie è stata assegnataria del diritto di abitazione.

 

Tasi per coniugi separati o divorziati, come funziona?

Per il pagamento della Tasi la trama si infittisce: non sono previste esenzioni per la prima casa! Il principio generale vuole che a pagare la Tasi siano sia il proprietario dell’immobile, sia il detentore (quindi l’assegnatario) quindi anche nel caso degli ex coniugi separati o divorziati, dovrebbe esserci una ripartizione della Tasi con precise modalità.

 

In caso di divorziati o separati comproprietari

Se gli ex coniugi sono comproprietari, il pagamento (come il diritto delle eventuali detrazioni fiscali) della Tasi andrebbe suddiviso tra i due coniugi in base alle quote di possesso.

 

Se l’ex moglie vive in casa del marito 


Nel caso in cui l’ex coniuge assegnatario non sia, in alcun modo, proprietario dell’immobile o di sue quote, il pagamento della Tasi andrebbe suddiviso analogamente a quanto avviene tra il proprietario e l’inquilino: l’ex coniuge proprietario dell’immobile dovrà pagare una quota che va dal 90 al 70% della tasi mentre l’assegnatario (di solito la moglie) della casa dovrà pagare una quota di Tasi variabile tra il 10% e il 30% così come previsto dalla delibera comunale.

Anche se queste sono le modalità per il pagamento della tasi per coniugi divorziati, lo scorso anno il MEF ha generato confusione affermando che l’ex coniuge assegnatario:

“è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la Tasi con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale”

Le indicazioni del MEF non possono essere considerate in nessun modo un riferimento su cosa dice la legge, pertanto, almeno per la Tasi, è consigliato fare una verifica presso gli uffici comunali quali sono le specifiche disposizioni di riferimento.