Conto corrente cointestato, le differenze tra firma congiunta e disgiunta

Sono moltissimi gli strumenti per la gestione del denaro che vengono messi a disposizione, sia per quanto riguarda le spese correnti che per il raggiungimento di determinati obiettivi di risparmio. Tra questi bisogna indicare per esempio il conto corrente cointestato – ovvero intestato a due o più soggetti – il quale risulta particolarmente apprezzato per i molti vantaggi che offre. È chiaro che nel momento in cui questo viene aperto dovranno risultare i documenti relativi ai diversi soggetti cui viene intestato il conto (si tratta del codice fiscale e del documento che attesta la propria identità). Si potrà optare anche per una trasformazione del ‘vecchio’ conto in uno cointestato, a patto di depositare la firma originale di chi si aggiunge all’intestazione.

Nel momento in cui si procede all’apertura di un conto corrente cointestato si dovrà fare mente locale se scegliere la firma congiunta oppure quella disgiunta. Le differenze ci sono e risultano di grande impatto, soprattutto nel caso in cui uno dei soggetti dovesse venire a mancare. Si tratta di un passaggio importante da mettere a fuoco: le cose cambiano per quanto riguarda i tempi da attendere affinché l’altro soggetto possa usare il denaro sul conto. In ogni caso, è bene che entrambe le parti siano sempre a conoscenza dei movimenti che avvengono sul conto, per non avere sorprese sul calcolo della giacenza media del conto corrente che, oltre a essere fondamentale per il reddito, lo è anche per avere l’accesso a moltissimi benefici che il Governo mette a disposizione ogni anno.

Firma congiunta, il conto viene congelato in caso di decesso
Nel caso in cui si sia optato per l’apertura di un conto corrente cointestato a firma congiunta, un soggetto potrà effettuare le varie operazioni solo e soltanto in presenza dell’autorizzazione dell’altro (o degli altri). In caso di morte di uno dei cointestatari, a quel punto il conto corrente verrebbe congelato fino al momento dell’individuazione degli eredi legittimi. Spetterà quindi all’altro o agli altri soggetti cointestatari – assieme agli eredi del deceduto – definire le sorti del conto stesso. Il quale ultimo resterà completamente congelato fino al momento in cui non si saranno presentati tutti gli eredi per l’identificazione.

Firma disgiunta, i soggetti operano in autonomia
Come abbiamo già accennato nei paragrafi precedenti, il conto corrente cointestato potrà poi essere aperto anche ricorrendo alla formula della firma disgiunta. Questo sistema solo all’apparenza può apparire sostanzialmente più semplice dell’altro, vediamo quindi di seguito quali sono le sue caratteristiche. Partiamo dalle basi e precisiamo intanto che in relazione a un conto corrente cointestato con firma disgiunta i diversi cointestatari possono mettere in atto le varie operazioni liberamente, senza bisogno cioè di ‘ok’ e autorizzazioni da parte di altri. Nel caso in cui poi si verifichi il decesso di uno dei soggetti cointestatari, l’altro ancora in vita potrà operare anche sulla quota spettante al deceduto: gli eredi nuovi intestatari potranno poi eventualmente chiedere il rimborso.

La formula può essere modificata nel corso del tempo
E’ possibile procedere a un cambio nel corso del tempo, per quanto riguarda la scelta della tipologia di firma (da congiunta a disgiunta e viceversa). In questo caso, è sufficiente che i soggetti cointestatari si trovino d’accordo e comunichino in maniera ufficiale la relativa decisione all’istituto bancario. Per ciò che infine concerne i beni ereditati, bisogna tenere presenti quelli che sono i costi della chiusura di un conto corrente (e le spese per la successione). E’ sull’attivo ereditario che verrà infatti applicata l’imposta di successione o tassa di successione con diverse aliquote in base al tipo di parentela, ovvero quella tassa che viene applicata in Italia, secondo la legge attualmente in vigore, su tutte le eredità e le donazioni tra persone in vita. Le aliquote e le franchigie in questo caso sono diverse a seconda del grado di parentela tra chi dà e chi riceve i beni. Nello specifico:

  • per trasferimenti verso coniugi o parenti in linea retta l’aliquota è pari a 4% del valore ricevuto, ma ogni ricevente ha diritto a una franchigia di un milione di euro.
  • per trasferimenti verso fratelli o sorelle è al 6% e non esiste la possibilità della franchigia.
  • per trasferimento verso tutti gli altri, l’aliquota è pari all’8% e non esiste la possibilità della franchigia.