Chiunque possieda un apparecchio televisivo è tenuto al pagamento del canone RAI. Con il termine apparecchio televisivo si intende qualsiasi dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno. La normativa prevede che il canone sia dovuto una sola volta per ciascun nucleo familiare anagrafico, a prescindere dal numero di abitazioni in cui siano presenti apparecchi televisivi.
Questo principio è valido anche nel caso in cui un soggetto possieda più immobili, ad esempio una prima casa e una seconda casa.
Il canone RAI è dovuto anche per la seconda casa?
No, non è previsto un doppio pagamento del canone RAI in presenza di una seconda abitazione. La legge stabilisce che il canone sia unico per nucleo familiare, quindi anche se nella seconda casa è presente un televisore, non si dovrà versare un secondo canone, purché l’intestatario dell’utenza elettrica faccia parte dello stesso stato di famiglia.
Il canone viene generalmente addebitato nella bolletta dell’energia elettrica dell’abitazione principale, a meno che non sia stata presentata una dichiarazione di esenzione o una variazione del nucleo familiare anagrafico. L’unico caso in cui si deve versare un ulteriore canone è se nella seconda casa la fornitura elettrica è intestata a una persona non appartenente al nucleo familiare anagrafico dell’intestatario della prima casa.
Persone in casa di riposo: devono pagare?
Sì, il canone RAI resta dovuto anche da chi è ricoverato in una casa di riposo, a condizione che mantenga la disponibilità di un apparecchio televisivo nella propria abitazione. Il semplice trasferimento presso una struttura residenziale non esonera dal pagamento, se la residenza anagrafica non è stata modificata e se nell’abitazione privata rimane attivo un apparecchio TV.
Al contrario, se la persona ricoverata non detiene più un televisore e risulta intestataria di un’utenza elettrica con tariffa domestica residenziale, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito automatico del canone nella bolletta.
Cosa fare se non si possiede un televisore
Il canone RAI è dovuto solo in presenza di un apparecchio idoneo alla ricezione dei canali televisivi. Tuttavia, l’intestatario dell’utenza elettrica domestica residenziale è automaticamente considerato tenuto al pagamento, salvo dichiarazione contraria.
Per evitare l’addebito, è necessario compilare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, che deve essere presentata annualmente entro una certa scadenza (di norma, entro il 31 gennaio per l’anno in corso).
La dichiarazione può essere inviata:
-
online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (con SPID, CIE o CNS),
-
tramite CAF o intermediari abilitati,
-
oppure con raccomandata accompagnata da copia del documento d’identità.
Solo in presenza di tale dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate disporrà l’esclusione dall’addebito del canone sulla bolletta elettrica.
Riassumendo
Il canone RAI si paga una sola volta per famiglia anagrafica, anche in presenza di più immobili. Non è previsto il pagamento per la seconda casa se il titolare dell’utenza elettrica appartiene allo stesso nucleo familiare. Persone ricoverate in strutture residenziali continuano a essere tenute al pagamento se mantengono un televisore nella loro abitazione. Chi non possiede alcun apparecchio televisivo deve attivarsi per evitare l’addebito in bolletta, tramite dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.