Separazione dei coniugi e divorzio breve

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La separazione dei coniugi è una procedura disciplinata dal codice civile italiano e si distingue in separazione dei coniugi giudiziale (contenziosa) e separazione dei coniugi consensuale. La separazione, di fatto, non costituisce materia legislativa quindi per essere effettiva dovrà essere riconosciuta dal giudice per poi mutare in divorzio trascorso il periodo di attesa.

Grazie all’introduzione del cosiddetto divorzio breve, la separazione dei coniugi potrà avvenire anche al cospetto del sindaco. Sempre grazie al divorzio breve, il periodo di attesa dalla separazione al divorzio varia da un minimo di sei mesi (in caso di separazione consensuale dei coniugi) a un massimo di 12 mesi (in caso di separazione dei coniugi giudiziale). 

I coniugi in via di divorzio e separazione che condividono la casa potrebbero trovare interessante la lettura dell’articolo Imu per coniugi separati.

La separazione dei beni

Stando alla normativa sul divorzio breve, a decorrere dal 26 maggio 2015 è possibile accorciare i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio. Il divorzio breve, in linea con la separazione, può essere contenzioso (giudiziale) o consensuale, in ogni caso è possibile farsi assistere da un avvocato per affrontare i temi in materia di separazione dei beni.

Per raggiungere un accordo, i coniugi in via di separazione possono accedere alla negoziazione assistita con avvocato. La negoziazione assistita è molto utile nel caso in cui i coniugi separati non abbiano raggiunto un comune accordo su argomenti che concernono la separazione dei beni e l’affidamento dei figli. In ambito della negoziazione assistita sarà possibile raggiungere accordi su:

– affidamento dei figli
– assegnazione abitazione
– mantenimento del coniuge
– altri accordi economici

In caso di separazione dei coniugi giudiziale o contenziosa sarà possibile fissare un termine entro il quale il coniuge che eventualmente si oppone al divorzio dovrà costituirsi e partecipare all’udienza di comparizione.

Con la negoziazione assistita sarà possibile effettuare una nuova intesa (sia al momento della separazione che per il divorzio) o modificare le condizioni accordate in precedenza. L’accordo raggiunto diventa titolo esecutivo e dovrà essere trasmesso al Pubblico Ministero che eseguirà i dovuti controlli (soprattutto in presenza di figli). Se l’esito è negativo, l’accordo dovrà essere inoltrato entro 5 giorni al presidente del Tribunale. 

Saranno gli stessi avvocati a trasmettere, entro 10 giorni, l’atto ufficiale di stato civile al Comune di competenza. Grazie alla nuova riforma, l’intesa raggiunta potrà essere sottoscritta a distanza di sei mesi dall’accordo di separazione dei coniugi.

Separazione dei coniugi giudiziale e divorzio breve 

Anche in caso di separazione dei coniugi giudiziale è possibile accedere al divorzio breve: in tal caso i tempi di attesa necessari per fare richiesta del divorzio passano dai tre anni previsti dal divorzio ordinario ai soli 12 mesi del divorzio breve. Anche in questo caso, i tempi si calcolano dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale dei coniugi.

Separazione dei coniugi consensuale e divorzio breve 

In caso di separazione personale consensuale, il tempo di attesa per vedere tramutare la separazione in divorzio va dai passati tre anni a solo sei mesi. Tale periodo è indipendente dalla presenza o assenza di figli. 

Anche i coniugi che passano da una separazione contenziosa a una separazione consensuale potranno avvalersi di questa nuova tempistica. Così come descritto in precedenza, il periodo d’attesa va calcolato dalla comparsa dei coniugi davanti al “presidente del tribunale” nella procedura di separazione personale.

La figura del presidente del tribunale

In caso di separazione dei coniugi consensuale, in realtà, non  ènecessario munirsi della figura di un avvocato. I coniugi, una volta concordati i termini di separazione, potranno separarsi, divorziare o modificare le condizioni davanti al sindaco, con o senza avvocati. Questa strada è percorribile solo in assenza di figli minori o maggiorenni bisognosi di tutela. Non è possibile divorziare o separarsi davanti al sindaco neanche in caso di trasferimenti patrimoniali. Per tutte le informazioni vi rimandiamo all’articolo dedicato al divorzio breve: Come funziona il divorzio breve“.