Pace fiscale: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Pace fiscale istruzioni

Non solo reddito di cittadinanza e flat tax, tra le novità più attese di questo 2019 vi è anche la Pace Fiscale e tra le ultimissime notizie vi è l’ufficialità della provvedimento reso noto direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Ora i dubbi non riguardano più quando entra in vigore la pace fiscale, piuttosto chi ha debiti con lo stato, cartelle esattoriali e vecchi debiti Equitalia, si starà chiedendo come aderire a questo nuovo condono fiscale. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

La pace fiscale è prevista dall’Articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n.119. I contribuenti evasori che vogliono sanare la loro posizione possono beneficiare di tale provvedimento aderendo a una sorta di condono fiscale. Con la Legge di Bilancio 2019 è entrato in vigore il nuovo saldo e stralcio cartelle ex Equitalia per i debiti.

Pace fiscale: chi può accedere?

E’ in vigore per tutte le cartelle ex Equitalia per i debiti maturati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Il provvedimento è rivolto ai contribuenti in “comprovata difficoltà economica” cioè con un reddito ISEE fino a 20.000 euro.

In cosa consiste?
Nella possibilità di versare i debiti in misura ridotta. Nella migliore delle ipotesi il provvedimento consente di versare solo il 16% dei propri debiti. Oppure il 20% o il 35% del debito maturato. Del debito si fa riferimento solo a capitali + interessi senza versare le sanzioni.

In particolare, il provvedimento prevede un saldo del:

  • 16% per chi ha un ISEE inferiore a 8.500 euro
  • 20% per chi ha un ISEE tra 8.500 euro e 12.500 euro
  • 35% per chi ha un ISEE tra i 12.500 e i 20.000 euro

L’importo da versare sarà calcolato senza sanzioni o interessi di mora. Potrà essere versato in un’unica soluzione oppure con pagamento a rate da spalmare in un massimo di 5 anni. L’interesse della pagamento a rate ammonta al 2% in 5 anni anche se l’importo da pagare non sarà equamente spalmato sul quinquennio.

  • Durante il primo ano si dovrà pagare il 35% dell’importo dovuto.
  • Al secondo anno, si dovrà versare il 20% del debito.
  • Il terzo anno si verserà il 15% del debito residuo.
  • Anche al quarto anno si verserà un 15% dell’importo dovuto.
  • Al quinto anno si verserà il rimanente 15% + il 2% di interessi maturati con la rateizzazione.

Per aderire alla PACE FISCALE sarà necessario presentare un’apposita domanda alla quale bisognerà allegare il certificato ISEE per dimostrare i requisiti di reddito.

Come funziona?

Oltre a quanto detto fino a ora, la pace fiscale prevede lo stralcio, ma cosa significa? Che è prevista la cancellazione di tutte le cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro emesse dal 2000 al 2010. Le cartelle esattoriali dal 2010 al 2018 potranno essere pagate in misura ridotta in base al reddito ISEE, rispettando il coefficiente visto in precedenza.

Il decreto fiscale, dunque, prevede la cancellazione delle cartelle con importo inferiore ai 1.000 euro (nell’arco temporale dal 2000 al 2010): in questo contesto il tuo debito verrà cancellato automaticamente. Per le cartelle di importo superiore ai 1000 euro e nell’arco temporale 2010 – 2018, sarà necessario presentare domanda.

Termine e scadenza pace fiscale

Il termine entro cui presentare la domanda di rottamazione dovrebbe essere il 30 aprile 2019. Il debito massimo dell’evasore dovrà essere di importo con un tetto massimo di 100mila euro. In casi particolari potrebbero esserci tetti massimi e condizioni diverse.

Quali debiti rientrano nella pace fiscale?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono rientrano nella pace fiscale i seguenti atti.

  • Gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione
  • Gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento.
  • Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione
  • Gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.