Come cancellare un protesto

Come cancellare un protesto

Come cancellare un protesto: per cancellare un protesto non basta pagare quanto dovuto, è necessario essere riabilitati dal tribunale competente a seconda della provincia di residenza, vediamo come procedere alla cancellazione del protesto, seguendo le nostre istruzioni passo per passo.

Quando viene emesso un assegno di pagamento, che sia postale o bancario, è bene assicurarsi che l’importo dovuto sia disponibile sul conto corrente, così che il beneficiario dell’assegno possa riscuoterlo tranquillamente al momento dell’emissione.

In caso di mancata copertura, scatta la levata del protesto, con conseguente annotazione del debitore nel “Registro informatico dei protesti“. 

E’ possibile cancellare un protesto?

È possibile ottenere la cancellazione del protesto nei seguenti casi:

  • Cancellazione per erroneità od illegittimità del protesto;
  • Riabilitazione del debitore protestato da parte del Tribunale competente.

 

Come cancellare un protesto, procedura

Dopo aver regolarizzato il pagamento dovuto, il protestato dovrà aspettare almeno un anno dall’ultimo protesto. Se il termine non è ancora trascorso, il tribunale può riservarsi di rigettare la richiesta. Vediamo nel dettaglio come procedere alla cancellazione.

Presentare domanda al Presidente della Camera di Commercio appartenente alla propria provincia di residenza; la domanda dovrà essere accompagnata da un bollo di 14,62€. Bisognerà poi aggiungere 8,00 euro per diritto di segreteria.

Allegare alla domanda il titolo in originale, l’atto di protesto e la quietanza di pagamento che deve indicare sia l’importo originale del debito che gli interessi e le spese. Altri documenti da allegare sono la copia dei documenti d’identità e copia del certificato di residenza storico.

Se il soggetto protestato dovesse avere difficoltà a rintracciare il titolo per effettuare il pagamento, potrà costituire un deposito vincolato con l’esplicita indicazione dello scopo del pagamento del titolo. In questo caso, alla domanda, bisognerà allegare anche un certificato della banca che attesti l’esistenza del deposito vincolato.

Accertata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, verrà disposta la cancellazione del nominativo  entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza di cancellazione 

NOTA BENE: se il pagamento del titolo avviene oltre l’anno dalla levata del protesto, non è possibile richiedere la cancellazione dei dati dal Registro Informatico dei Protesti, ma solo l’annotazione dell’avvento pagamento. In questo caso si dovrà allegare all’apposita domanda, anche la documentazione attestante il pagamento e la marca da bollo da 14,62 euro.

 

Cancellazione per illegittimità o erroneità del protesto

In questo caso sarà sufficiente allegare all’apposita domanda di cancellazione, tutta la documentazione che comprovi  l’illegittimità o l’erroneità della levata del protesto.

Cancellazione per riabilitazione

È possibile avere la cancellazione del protesto nel caso in cui il soggetto abbia ottenuto la Riabilitazione dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 17 della L. 108/96. Insieme alla domanda di cancellazione si dovrà allegare anche la copia conforme del provvedimento di riabilitazione. La cancellazione avrà esito positivo solo se il soggetto non ha avuto altri protesti.

Se il protesto riguarda una società, la richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Per eseguire l’iter si hanno massimo 5 anni. In caso di esito negativo si potrà proporre ricorso in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla formalizzazione dell’esito negativo.

Come cancellare un protesto dopo 5 anni

Il protesto decade automaticamente per legge dopo 5 anni dalla levata, anche se il titolo non è stato pagato e scompare senza alcun intervento dal registro informatico della camera di commercio.
Questo vuol dire che non sarà necessario incaricare nessuno per la relativa cancellazione, visto che allo scadere del quinto anno il protesto non sarà più visibile sul registro informatico dei protestati della camera di commercio, in pratica sarà come se non fosse mai avvenuto.
 Questa procedura non esime il debitore dal pagare il debito contratto,  il creditore potrà sempre rivendicare il proprio credito in sede giudiziaria.