Assegno protestato, cosa fare

Quando si parla di assegno protestato ci riferiamo a un assegno sul quale è stato avviato un procedimento di attestazione del suo mancato pagamento.

In termini più chiari, si va incontro a un assegno protestato quando sul conto corrente di colui che lo ha emesso (traente) non ci sono somme disponibili sufficienti per coprirne l’integrale pagamento. L’assegno è in altri termini “scoperto”, e le conseguenze di ciò mirano soprattutto a tutelare il creditore, “punendo” chi ha emesso l’assegno protestato e gli eventuali giranti. Cerchiamo allora di riassumere tutto quello che dovete sapere sull’assegno protestato, cosa fare e come rimediare!

Quando può essere pagato un assegno

Per poter capire quali siano le conseguenze dell’assegno protestato e cosa fare, iniziamo con il ricordare che l’assegno bancario è pagabile a vista, e può essere presentato per il pagamento nel termine di:

  • 8 giorni, se l’assegno è su piazza, ovvero è pagato nello stesso comune in cui l’assegno è stato emesso;
  • 15 giorni, se l’assegno è fuori piazza, ovvero è pagato in altro comune rispetto a quello di emissione.

Nota bene: il decorso di questi giorni inizia a partire dal giorno indicato nell’assegno bancario, ovvero dalla data d’emissione del titolo.

Cosa succede quando l’assegno è scoperto

Quando si emette un assegno scoperto, l’istituto di credito chiederà al traente l’immediata copertura dei fondi. In caso contrario, comunicherà al presentatore del titolo l’insoluto di prima presentazione, informandolo che l’assegno non ha somme disponibili sufficienti a coprirlo.

Se il traente non provvede entro il termine concesso per ripristinare i fondi, il titolo potrebbe essere protestato: la banca invierà cioè l’assegno a un notaio / ufficiale giudiziario, affinché costui provveda all’iscrizione del protesto nel relativo registro, cui seguirà poi l’iscrizione del debitore nell’elenco dei Protestati CAI, la Centrale di Allarme Interbancaria.

Il protesto rimarrà nel registro informatico fino alla sua cancellazione o, in sua mancanza, per 5 anni dalla data della registrazione. Pertanto, anche nel caso in cui il debitore provveda al suo pagamento dopo il protesto, la traccia del provvedimento rimarrà comunque nel registro informatico dei protesti.

Cancellazione del protesto

Può invece ricorrere alla cancellazione dal registro informatico dei protesti, su specifica richiesta, a condizione che abbia integralmente pagato il proprio debito, non abbia subito un ulteriore protesto e abbia ottenuto un provvedimento di riabilitazione, con ricorso al Presidente del Tribunale della provincia di residenza.

Ancora, nel caso in cui il traente provveda al pagamento oltre il temine di 12 mesi, può domandare alla Camera di Commercio l’annotazione sul registro informatico dei protesti di un’informazione aggiuntiva, consistente – appunto – nell’annotazione “pagato dopo il protesto”.

Una ipotesi diversa è quella in cui il debitore dimostri di aver subito il protesto in modo illegittimo, o a causa di errori formali: in questo caso, previa opportuna dimostrazione, potrà effettivamente ottenere la cancellazione dell’atto.

Ad ogni modo, si tenga conto che l’assegno bancario non pagato per mancanza di provvista non comporta “solamente” il protesto, quanto anche l’applicazione di sanzioni amministrativa pecuniarie, da 516 a 3.098 euro, o da 1.032 a 6.197 euro se l’importo dell’assegno è superiore a 10.329 euro o nel caso di violazioni reiterate.

Sono altresì previste sanzioni amministrative accessorie nell’ipotesi in cui il debitore, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, non provveda a pagare l’assegno: interessi al tasso legale, penale del 10% della somma dovuta e non pagata e eventuali spese per il protesto.

Il pagamento potrà alternativamente essere effettuato sia nelle mani del creditore, cioè del portatore del titolo o presso l’istituto di credito (trattario) o ancora presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto. In ogni caso, si dovrà disporre di opportuna quietanza che possa dimostrare univocamente l’avvenuta regolarizzazione.

Cosa fare in caso di assegno protestato

Riassumendo le valutazioni che sopra abbiamo avuto modo di formulare, la cosa migliore che si possa fare in caso di protesto è regolarizzare il titolo scoperto entro 60 giorni dalla data di presentazione del titolo, pagando la penale, gli interessi e le spese di protesto. In questo modo sarà possibile evitare le ulteriori sanzioni che la Prefettura potrebbe infliggere, e le segnalazioni in CAI.

Come abbiamo visto, l’importo dovuto potrà essere versato sia direttamente al portatore del titolo, che alla filiale della propria banca, mediante costituzione di deposito vincolato in favore del creditore: lo svincolo avverrà solamente nel momento in cui il titolo oggetto di mancato pagamento arriverà presso la filiale bancaria in cui è costituito il deposito.

E se non si provvede entro i 60 giorni dalla presentazione del titolo per l’incasso? In questo caso le conseguenze sono più serie, poiché il pagamento tardivo comporterà comunque l’iscrizione del protesto nel relativo registro informatico tenuto dalla Camera di Commercio.

La cancellazione dal registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio potrà avvenire solo con la riabilitazione, e solo dopo che sia trascorso almeno 1 anno dal protesto, previa formulazione di apposita istanza (tranne l’ipotesi – sopra rammentata – in cui vi siano vizi formali o sostanziali della procedura di protesto).

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