Indennità licenziamento, cosa dice la legge

indennità licenziamento

Entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento, il lavoratore può chiedere al datore le motivazioni. Il datore entro 7 giorni è tenuto a fornirle per iscritto. Quando il lavoratore ritiene che il licenziamento sia ingiusto è tenuto ad impugnarlo entro 60 giorni.

Le aziende, in caso di licenziamento illegittimo o mancato preavviso, sono assoggettate a un regime sanzionario che vede il lavoratore beneficiare della cosiddetta indennità di licenziamento. L’indennità di licenziamento non sempre è dovuta, questa spetta al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo ma non in caso di licenziamento per giustificato motivo o licenziamento per giusta causa.

In caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro dovrà concedere al lavoratore un lungo preavviso. Il preavviso non è necessario in caso di licenziamento per giusta causa.

 

Indennità licenziamento per giustificato motivo

Se il licenziamento non è per giusta casa ma per “giustificato motivo“, il lavoratore ha diritto a un risarcimento solo se non gli è stato concesso il dovuto preavviso. In questo caso si parla di indennità sostitutiva del preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso è calcolata in un numero di mensilità o di giorni di lavoro stabilito dai contratti collettivi. 

 

Indennità licenziamento per motivi economici

Il licenziamento per motivazione economica fa riferimento a quanto visto nel paragrafo precedente, infatti viene anche definito licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sono stati molti i casi di licenziamento per motivazione economica che hanno visto le aziende riorganizzare il proprio organigramma e trovarsi costrette a tagliare personale. Il datore di lavoro può avvalersi di questo tipo di licenziamento solo quando è impossibile ricollocare il lavoratore in un altro comparto aziendale, questo non è un dettaglio trascurabile dato che il lavoratore licenziato può contestare al datore di non averlo ricollocato altrove. 

 

Indennità licenziamento dirigenti 

Così come visto fino a ora, anche in caso di licenziamento di un dirigente, il datore di lavoro dovrà fornire un opportuno preavviso (da 6 a 12 mesi in in base all’anzianità lavorativa). Il licenziamento deve essere contestualmente motivato, in caso contrario, al dirigente licenziato spetta l’indennità supplementare che va da un minimo rappresentato dall’indennità sostitutiva al preavviso a un massimo che corrisponde a 18 mesi di stipendio. In qualsiasi caso, al dirigente spetta il trattamento di fine rapporto.

 

Indennità licenziamento illegittimo

L’indennità risarcitoria spetta di diritto al lavoratore per licenziamento illegittimo sia in base al vecchio regime sanzionatorio (art. 18 L. 300/1970 e 8 L. 604/1966), sia in base alla nuova normativa sull’indennità licenziamento 2015 meglio descritta come D.Lgs. 23/2015.

L’indennità di licenziamento illegittimo spetta al lavoratore anche in caso di reintegrazione nel posto di lavoro. Al fine di individuare la natura del risarcimento bisogna far leva sul criterio dell’anzianità di servizio, questa logica va applicata non solo in campo dei licenziamenti che rientrano nell’applicazione del D.Lgs 23/2015 ma anche in presenza di specifici limiti occupazionali del datore di lavoro.

Questo criterio riconosce al lavoratore una maggiorazione dell’indennità di risarcimento con una sorta di liquidazione che si spinge fino a 10 mensilità per anzianità lavorativa superiore a 10 anni, fino a 14 mensilità per anzianità lavorativa superiore a 20 anni. In tutti gli altri casi, il limite massimo di indennità di licenziamento è fissato a 6 mensilità. Quando si parla di anzianità lavorativa, ovviamente, si fa riferimento agli anni di “servizio” prestati presso il datore di lavoro che sta operando il licenziamento. 

Quando il giudice accerta l’illegittimità del licenziamento, riconosce al lavoratore il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Il lavoratore può anche rinunciare a tale diritto scegliendo, in sostituzione, un’indennità pari a 15 mensilità da non assoggettare a contribuzione previdenziale.