Imu per italiani residenti all’estero

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Imu per italiani residenti all’estero: scadenze, come fare il pagamento e come ottenere l’esenzione. Guida fiscale su Tari, tasi e IMU per i cittadini italiani residenti all’estero con la prima casa in Italia.

L’imu è stata abolita ma non per tutti: agli italiani residenti all’estero tocca pagare IMU e TASI. Vediamo in quali casi, gli italiani residenti all’estero possono usufruire dell’esenzione IMU. In questo articolo parleremo della tasi e dell’imu per italiani residenti all’estero, per altre categorie è disponibile la pagina: “Imu e Tasi, a chi tocca pagare“.

Imu per italiani residenti all’estero

Cattive notizie per chi vive all’estero ma possiede un immobile di proprietà sul territorio nazionale. Dal 2014 l’immobile posseduto in Italia da un italiano residente all’estero è considerato come seconda abitazione e per questo è necessario pagare IMU e TASI.

Fino al 2013, ogni comune  “considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”. Dal 2014, in Italia è entrata in vigore la Legge 23.05.2014 n° 80,  G.U. 27.05.2014. E’ con questa normativa che è stata eliminata la possibilità di assimilare la casa di proprietà in Italia all’abitazione principale. Anche se all’estero il cittadino Italiano non detiene alcun immobile di proprietà, l’immobile presente su territorio italiano è considerato seconda casa perché non di residenza. E’ per questo principio che gli italiani residenti all’estero (anche se residenti in abitazioni con regolare contratto di locazione) sono tenuti a pagare TASI e IMU rispettando le classiche scadenze.

La scadenza da tenere in mente per non essere in ritardo con il pagamento dell’IMU e della TASI è fissata per il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo.

Italiani residenti all’estero, come pagare l’IMU

Gli italiani residenti all’estero possono pagare l’IMU con versamento dell’imposta effettuato con Bonifico Bancario direttamente al Comune di residenza o all’ufficio dei tributi.

Nella causale del bonifico vanno inseriti gli estremi del contribuente (gli stessi dati presenti nel modello F24) e l’indicazione dell’imposta versata, con l’anno di riferimento e la dicitura “Acconto” o “Saldo” in base al versamento.

Alcuni Comuni richiedono l’invio della ricevuta di Bonifico per via FAX. Per qualsiasi dubbio è opportuno contattare l’Ufficio Tributi del Comune in cui è situato l’immobile di proprietà.

Esenzione IMU per italiani residenti all’estero

Nel 2015, con una modifica della legge n°80 del 23.05.2014, vi è una categoria di italiani residenti all’estero che possono accedere all’esenzione IMU e Tasi.

“A partire dall’anno 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gia’ pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta’ o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”

2. Sull’unita’ immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Questo è quanto si legge nella Risoluzione n. 6/DF del Dipartimento elle Finanze del Ministero dell’Economia. La Risoluzione, datata 26 giugno 2015, ha come oggetto

“Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI).”

La risoluzione citata  chiarisce che l’immobile in Italia posseduto da cittadini italiani residenti all’estero, si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se il proprietario in questione è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.

Se la pensione è rilasciato dallo Stato italiano e il pensionato risiede all’estero, non è possibile considerare l’immobile come abitazione principale.

In pratica gli unici italiani residenti all’estero esenti da IMU, TASI e TARI sono i pensionati che percepiscono sussidio dallo stato estero di residenza e non dalla madre patria.