Congedo parentale facoltativo, novità nel Jobs Act

Congedo parentale facoltativo, novità nel Jobs Act.

Con la definizione di congedo parentale si intende il periodo di assenza dal lavoro di un genitore, che può assicurare così la sua presenza accanto al figlio in determinati momenti della vita del bambino. 

La riforma del mercato del lavoro voluta dal Governo Renzi prevede che per potere godere del congedo retribuito adesso ci sarà tempo fino ai sei anni di età del bambino, dagli attuali tre anni. In questo caso si parla di congedo parentale facoltativo retribuito al 30%.

Ci sarà tempo fino ai 12 anni del figlio (dagli attuali otto) per usufruire invece del congedo parentale non retribuito.

I congedi parentali rientrano tra quelle che vengono definite Prestazioni a sostegno del reddito. Le Prestazioni a sostegno del reddito sono prestazioni erogate dallo Stato ai cittadini sulla base di determinate condizioni.

Del congedo parentale facoltativo possono godere le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, i lavoratori e le lavoratrici assicurati ex IPSEMA, e a determinate condizioni lavoratorici e lavoratrici del settore agricolo, gli iscritti alla Gestione separata, lavoratrici autonome.

 

Congedo parentale facoltativo, come presentare la domanda

La domanda per usufruire del congedo parentale facoltativo deve essere indirizzata all’Inps per via telematica. In particolare l’istanza può essere inoltrata attraverso un patronato; dal sito web dell’Inps, se si dispone di un codice Pin dispositivo che consente l’accesso ai servizi erogati dall’Istituto su Internet; tramite contact center. 

Il contact center dell’Inps risponde al numero gratuito 803164, se si chiama da rete fissa, o al numero 06.164164 da telefono cellulare.

 

 

Congedo parentale facoltativo, le novità introdotte da Palazzo Chigi

Il Consiglio dei Ministri è intervenuto con un decreto sul testo unico a tutela della maternità con misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici. 

Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli 8 anni di vita del bambino ai 12 anni. Il congedo parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti è previsto che si possa arrivare fino a 8 anni. Situazione analoga per adozioni o affidamenti.

Tutte le categorie di lavoratori, non solo i lavoratori dipendenti, potranno godere adesso di eventuali congedi di paternità, nel caso in cui la madre non sia in condizione di fruire del congedo.

Palazzo Chigi ha anche introdotto nuove norme a tutela della genitorialità nei casi di adozioni e affidamenti. Alle adozioni e agli affidamenti si applicheranno adesso le tutele previste per i genitori naturali. Inoltre l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi è stata estesa  “anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, non iscritti ad altre forme obbligatorie”.