Assegno di solidarietà 2016

Assegno di solidarietà 2016: cos’è, requisiti per ottenerlo, durata e quali sono le novità legate al fondo di solidarietà alternativo o all’artigianato. In questa pagina quando parliamo di assegno di solidarietà, non ci riferiamo all’assegno di solidarietà parlamentare (ovvero al cosiddetto assegno di fine mandato dei politici) ma a prestazioni a sostegno del reddito a favore dei lavoratori.

Cos’è l’assegno di solidarietà?

L’assegno di solidarietà 2016 rientra tra le prestazioni a sostegno del reddito (Fondi di Solidarietà e FIS) introdotte con la Legge Fornero, un vero e proprio aiuto per le imprese e un supporto economico per i lavoratori.

Assegno di solidarietà: novità 2016

L’assegno di solidarietà è strettamente legato ai cosiddetti fondi di solidarietà e FIS. Anche nel 2016 saranno istituiti, come stabilito dalle Legge Fornero, i fondi di solidarietà ed i fondi d’integrazione salariale, che, grazie a quanto indicato dal Jobs Act , subiranno numerosi cambiamenti stabiliti dalla nuova regolamentazione sugli ammortizzatori sociali. L’obiettivo delle nuove norme è quello di estendere le prestazioni a tutela del reddito anche per i lavoratori appartenenti a realtà professionali che contano mediamente più di 5 dipendenti, non coperti da CIGO E CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).

Quali sono le novità 2016 per l’assegno di solidarietà

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 pur confermando quella che era la funzione dei fondi di solidarietà prevista dalla legge Fornero, ne modifica alcune elementi importanti. I cambiamenti più rilevanti riguardano appunto l’obbligo d’istituire fondi di solidarietà anche per alcune categorie per le quali, fin ora, non erano previste sovvenzioni a sostegno del reddito. Dal 1° gennaio 2016 saranno istituiti Fondi di solidarietà anche per le aziende che presentano, mediamente, più di cinque dipendenti (prima non tutelate da contributi economici di questo tipo). Nei prossimi paragrafi vi illustreremo, nello specifico, tutti gli aggiornamenti relativi ai Fondi di solidarietà e Fondi di integrazione Salariato 2016.

Assegno di solidarietà 2016 a chi spetta

Come vi abbiamo anticipato, dal 1° gennaio 2016 gli assegni di solidarietà, in caso di calo del lavoro, non spetteranno più solo ai lavoratori “coperti” da accordi sindacali ma anche ai dipendenti di aziende non supportate da questo tipo assistenza e che contano più di 5 dipendenti. L’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario, dunque spettano anche ai lavoratori per i quali, in caso di crisi, non è prevista alcuna tutela economica a causa della natura stessa del settore professionale d’appartenenza (come per il settore dell’artigianato che approfondiremo a fine pagina).

Fondi di solidarietà 2016: cosa cambia

Secondo quanto stabilito dal decreto attuativo n. 148 del 2015 gli ambiti lavorativi coperti o meno da CIGS e CIGO devono, per legge, istituire dei fondi (fondidi solidarietà bilaterali o FIS) per sostenere eventuali spese legate alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. • I fondi di solidarietà bilaterale riguardano le aziende che hanno stipulato accordi sindacali; • Il fondo di integrazione salariale (FIS) riguardano i datori di lavoro per i quali non esistono fondi di solidarietà bilaterale.

Fondi di solidarietà di settore

I due fondi citati risultano tra loro alternativi, e sono stati istituiti in modo da garantire il sostegno del reddito anche per i datori di lavoro il cui settore professionale d’appartenenza non consente trattative con i sindacati e che dunque non prevede un fondo di solidarietà bilaterale. Il decreto attuativo Jobs Act prevede inoltre  alcune modifiche relative alla formazione di tali fondi, vediamoli nel dettaglio.

Fondi di solidarietà bilaterale

I fondi di solidarietà bilaterale sono costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali presso l’INPS. Lo scopo di questi fondi è quello di tutelare il lavoratore in caso di sospensione o riduzione delle attività lavorative. Essi devono essere istituiti entro 90 giorni dalla stipulazione degli accordi lavorativi. I datori di lavoro devono iscriversi ai fondi nei termini stabiliti dagli accordi stessi.

Fondi di solidarietà 2016: cosa coprono e quanto spetta

I fondi di solidarietà garantiscono: – l’assegno ordinario: la cui durata massima è superiore a 13 settimane ( in un biennio mobile) e varia in base ai fondi presenti. Inoltre la durata dell’assegno deve risultare inferiore o uguale rispetto alla durata delle prestazioni CIGO e CIGS. L’importo dell’assegno ordinario copre almeno l’80% della retribuzione globale percepita. – Assegni alternativi: ovvero forme alternative di sostegno del reddito da utilizzare in caso di disoccupazione (esempio: programmi formativi di riqualificazione e riconversione professionale). Gli importi degli assegni alternativi variano in base alla tipologia di accordo stipulato e a seconda dell’attività finanziata.

Chi paga i fondi di solidarietà?

I fondi di solidarietà sono sovvenzionati attraverso contributi economici. Le somme specifiche sono stabilite dal decreto ministeriale attraverso il quale è stato istituito il fondo stesso. In generale il versamento dei contributi è effettuato: – dal datore di lavoro (per due terzi); – dal lavoratore (per un terzo).

Fondo di integrazione salariale (FIS 2016): assegno di solidarietà e assegno ordinario

Come vi abbiamo anticipato il FIS è previsto per quei settori professionali che non prevedono accordi sindacali, dunque non è prevista alcuna forma di tutela dei lavoratori in caso di problemi che generano un calo dell’attività produttiva. Attraverso il fondo di integrazione salariale vengono finanziati due tipologie di assegno l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.

• l’assegno di solidarietà:
versato al lavoratore solo a partire dal primo luglio 2016 nel momento in cui dovessero verificarsi situazioni che in qualche modo riducano l’ attività lavorativa o addirittura ne causino la sospensione.

Quanto dura l’assegno di solidarietà 2016

L’assegno è fruibile per un tempo massimo pari a 12 mesi per biennio mobile e riguarda le aziende che presentano meno di 15 dipendenti (ma più di 5)  

• L’assegno ordinario:
destinato alle aziende che presentano più di 15 dipendenti. L’assegno è fruibile solo per le causali previste per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria ( per esempio: sospensione o riduzione del lavoro, ristrutturazione conversione o riorganizzazione aziendale etc.).

Quanto dura l’assegno ordinario 2016

Si può beneficiare dell’assegno per un periodo minimo pari a 26 settimane (per un biennio mobile).

Fondo di solidarietà di settore

 Fondo di solidarietà alternativo artigianato e di somministrazione

Il decreto attuativo n.148 ha sancito davvero cambiamenti significativi, tra cui l’istituzione di un fondo di solidarietà alternativo per l’artigianato e per quello che era definito lavoro interinale (oggi detto settore di somministrazione del lavoro) . Entro il 31 dicembre 2015 i datori di lavoro di questi due settori, che contano più di 5 e meno di 15 dipendenti, dovranno adeguare i fondi già esistenti alle indicazioni fissate dal decreto. Se quest’aggiornamento non dovesse avvenire, i fondi confluiranno (a partire da gennaio 2016) automaticamente nel nuovo Fondo d’Integrazione Salariale 2016 (FIS 2016).

 Cosa prevede il fondo di solidarietà artigianato e somministrazione 2016

Le prestazioni economiche sono le medesime citate nel paragrafo dedicato al FIS 2016 e dunque:

Per i datori di lavoro che presentano più di 15 dipendenti Assegno ordinario:
ha una durata massima che varia in base alla causale indicata (per CIGO E CIGS) o, considerando un biennio mobile, una durata pari a 13 settimane.

Per i datori di lavoro che contano un minimo di 5 dipendenti (e un massimo di 15)
Assegno di solidarietà: fruibile fino a un anno (e per un periodo minimo di 6 mesi) e valido solo per sospensione o riduzione delle attività lavorative registrate a partire dal 1°luglio 2016.